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Sentenza

Sentenza n. 5234/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 13463/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCom n. 314/21/CONS recante atto di indirizzo sul rispetto dei principi di continuità e capillarità del servizio universale postale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro l’atto di indirizzo dell’AGCom. Secondo l’appellante, la delibera non sarebbe stata un atto meramente interpretativo e ricognitivo, ma avrebbe introdotto un nuovo e più restrittivo divieto di chiusura o rimodulazione degli uffici postali al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla disciplina vigente, ampliando gli obblighi del gestore del servizio universale. Poste Italiane sosteneva che la normativa e la regolazione applicabili fissassero standard minimi relativi alla continuità, alla capillarità, alle distanze e alla popolazione servita, senza imporre il mantenimento sempre e comunque aperto di ogni ufficio postale, consentendo chiusure mirate per esigenze di efficiente gestione delle risorse purché il servizio fosse assicurato nel rispetto dei parametri prescritti. AGCom e il Ministero sostenevano invece l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di atto privo di autonoma portata prescrittiva e lesiva. L’appello censurava sia la declaratoria di inammissibilità sia le ulteriori considerazioni svolte dal TAR sul merito della qualificazione e della conformità della delibera al quadro normativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse. Richiamando gli artt. 100 e 39 c.p.a., ha affermato che l’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto. Nel caso esaminato mancavano attualità e concretezza, poiché non risultava adottato dall’AGCom alcun provvedimento fondato sulla delibera impugnata e immediatamente incidente sulla sfera giuridica del gestore. Il pregiudizio prospettato da Poste Italiane era quindi soltanto ipotetico e futuro, collegato alla possibile limitazione delle future modulazioni degli orari o delle aperture degli uffici postali. Il Collegio ha precisato che le ulteriori statuizioni del TAR sulla natura interpretativa della delibera e sulla sua conformità al quadro normativo, essendo state pronunciate in una sentenza definita in rito, non sono idonee ad acquisire autorità di giudicato. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione della novità e specificità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse»

    L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto; non è sufficiente un pregiudizio eventuale o ipotetico.

  • art. 39 c.p.a.

    «per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali»

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina dell’interesse ad agire prevista dal codice di procedura civile, nei limiti della compatibilità.

  • art. 100 c.p.a.

    Il richiamo operato dal giudice individua la necessità dell’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un atto amministrativo è ammissibile solo quando il ricorrente dimostri un interesse personale, attuale e concreto, consistente in una lesione già verificatasi o comunque immediatamente derivante dall’atto; non è sufficiente la prospettazione di effetti pregiudizievoli meramente eventuali e futuri.
  • La mera adozione di un atto di indirizzo, in assenza di un successivo provvedimento applicativo che incida concretamente sulla sfera giuridica del destinatario, non consente di presumere l’attualità e la concretezza dell’interesse a ricorrere quando il pregiudizio dedotto dipenda da future e ipotetiche applicazioni dell’atto.
  • Le statuizioni sul merito contenute in una pronuncia che definisce il giudizio con una declaratoria di inammissibilità non acquisiscono forza di giudicato, se non sono necessarie alla decisione adottata in rito.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiTariffe e rapporti con gli utenti
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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