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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24198/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'efficacia della sentenza di appello che aveva già confermato la condanna di primo grado. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Con il primo motivo ha lamentato l'omessa concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione dell'aumento di pena applicato per continuazione e, più in generale, alla misura del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché nuovo, in quanto fondato su violazioni di legge deducibili ma non dedotte nei gradi di merito. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché attinente al trattamento sanzionatorio e sorretto da motivazione congrua e non illogica, avendo la Corte territoriale evidenziato che la pena era comunque inferiore al medio edittale nonostante la gravità del fatto e i danni rilevanti cagionati a un esercizio commerciale.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.

    La richiesta attenuante del danno di speciale tenuità è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché prospettata per la prima volta, dunque inedita rispetto ai gradi di merito.

  • art. 81 c.p.

    Il motivo relativo alla riduzione dell'aumento per continuazione è stato ritenuto inammissibile, poiché la determinazione dell'aumento di pena rientra nel trattamento sanzionatorio ed è stata motivata in modo non illogico dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere utilmente introdotte per la prima volta censure fondate su violazioni di legge o questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, quando esse siano già deducibili in merito.
  • Le doglianze relative alla dosimetria della pena e alla quantificazione dell'aumento per continuazione sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica, specie quando la pena si collochi al di sotto del medio edittale.
  • La censura sulla mancata applicazione di un'attenuante speciale richiede che la relativa questione sia stata previamente devoluta al giudice di merito; in difetto, la doglianza è inammissibile in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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