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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19381/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato alla società due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, recuperando a tassazione, ai fini IRAP e IVA, maggiori redditi d'impresa e volumi d'affari determinati in via induttiva. Gli atti erano stati notificati anche ai soci sia come condebitori solidali sia mediante ulteriori avvisi di accertamento per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 TUIR. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi dinanzi ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto i ricorsi. In cassazione erano stati proposti tre motivi: violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'onere della prova, con particolare riferimento agli artt. 62-bis e 62-sexies D.L. 331/1993, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, art. 54 D.P.R. 633/1972, art. 10 L. 146/1998 e art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla unilaterale arbitraria connotazione di gravità, precisione e concordanza in assenza di contraddittorio; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla percentuale di ricarico. Prima della decisione, però, i ricorrenti e gli eredi del socio deceduto avevano comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 3 D.L. 119/2018, di aver pagato integralmente il debito rateizzato e di voler rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'espressa rinuncia al ricorso, validamente formulata prima dell'adunanza camerale da difensore munito di procura speciale, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 390 c.p.c. Ha però escluso la cessazione della materia del contendere, perché la documentazione prodotta non consentiva di collegare le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata agli specifici avvisi di accertamento oggetto del processo. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. Non è stata applicata l'ulteriore attestazione del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, ritenuta non estensibile ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa

  • art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo ai fini IVA

  • art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per l'imputazione per trasparenza ai soci dei maggiori redditi societari

  • art. 62-bis D.L. n. 331 del 1993

    invocato dai ricorrenti nel motivo di violazione di legge in tema di accertamento standardizzato

  • art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993

    invocato dai ricorrenti nel motivo di violazione di legge in tema di accertamento standardizzato

  • art. 10 L. n. 146 del 1998

    invocato dai ricorrenti nel motivo di violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto come vizio di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 390, commi 1 e 2, c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso con atto sottoscritto da difensore munito di procura speciale

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    ha fondato la compensazione integrale delle spese in ragione del potere discrezionale della Corte

  • art. 3 del D.L. n. 119 del 2018

    richiamato come norma sulla definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione-ter)

  • art. 3, comma 5, del D.L. n. 119 del 2018

    richiamato per le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, affermando il carattere eccezionale della norma e la sua non estensibilità analogica

  • art. 15 del D.Lgs. n. 40 del 2006

    richiamato come modifica normativa rilevante ai fini dell'art. 391, comma 2, c.p.c.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se validamente proposta prima della decisione da difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che dagli atti risulti in modo univoco la riferibilità della definizione agevolata o del pagamento agli specifici atti impugnati; in mancanza di tale collegamento non può essere dichiarata.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'esito del giudizio e la controvertibilità delle questioni giustifichino l'esercizio del potere discrezionale della Corte.
  • L'ulteriore contributo unificato non è applicabile oltre i casi tassativi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di previsione eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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