Cassazione Civile, Ordinanza n. 19381/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato alla società due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, recuperando a tassazione, ai fini IRAP e IVA, maggiori redditi d'impresa e volumi d'affari determinati in via induttiva. Gli atti erano stati notificati anche ai soci sia come condebitori solidali sia mediante ulteriori avvisi di accertamento per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 TUIR. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi dinanzi ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto i ricorsi. In cassazione erano stati proposti tre motivi: violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'onere della prova, con particolare riferimento agli artt. 62-bis e 62-sexies D.L. 331/1993, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, art. 54 D.P.R. 633/1972, art. 10 L. 146/1998 e art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla unilaterale arbitraria connotazione di gravità, precisione e concordanza in assenza di contraddittorio; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla percentuale di ricarico. Prima della decisione, però, i ricorrenti e gli eredi del socio deceduto avevano comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 3 D.L. 119/2018, di aver pagato integralmente il debito rateizzato e di voler rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'espressa rinuncia al ricorso, validamente formulata prima dell'adunanza camerale da difensore munito di procura speciale, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 390 c.p.c. Ha però escluso la cessazione della materia del contendere, perché la documentazione prodotta non consentiva di collegare le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata agli specifici avvisi di accertamento oggetto del processo. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. Non è stata applicata l'ulteriore attestazione del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, ritenuta non estensibile ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo ai fini IVA
art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per l'imputazione per trasparenza ai soci dei maggiori redditi societari
art. 62-bis D.L. n. 331 del 1993
invocato dai ricorrenti nel motivo di violazione di legge in tema di accertamento standardizzato
art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993
invocato dai ricorrenti nel motivo di violazione di legge in tema di accertamento standardizzato
art. 10 L. n. 146 del 1998
invocato dai ricorrenti nel motivo di violazione di legge
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto come vizio di omesso esame di fatti decisivi
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 390, commi 1 e 2, c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso con atto sottoscritto da difensore munito di procura speciale
art. 391, comma 2, c.p.c.
ha fondato la compensazione integrale delle spese in ragione del potere discrezionale della Corte
art. 3 del D.L. n. 119 del 2018
richiamato come norma sulla definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione-ter)
art. 3, comma 5, del D.L. n. 119 del 2018
richiamato per le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, affermando il carattere eccezionale della norma e la sua non estensibilità analogica
art. 15 del D.Lgs. n. 40 del 2006
richiamato come modifica normativa rilevante ai fini dell'art. 391, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente proposta prima della decisione da difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che dagli atti risulti in modo univoco la riferibilità della definizione agevolata o del pagamento agli specifici atti impugnati; in mancanza di tale collegamento non può essere dichiarata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'esito del giudizio e la controvertibilità delle questioni giustifichino l'esercizio del potere discrezionale della Corte.
- L'ulteriore contributo unificato non è applicabile oltre i casi tassativi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di previsione eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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