Cassazione Civile, Ordinanza n. 03336/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due decreti del Tribunale di Lecce con i quali era stata fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio di merito riassunto dopo precedenti regolamenti di competenza dichiarati inammissibili, nonché l'udienza per la trattazione di un procedimento cautelare in corso di causa. Secondo il ricorrente, tali provvedimenti avrebbero implicato la competenza del Tribunale di Lecce sulle domande di merito e sull'istanza di sequestro proposte da una parte privata per ottenere la riduzione di un'iscrizione in separazione eseguita su tutti i beni relitti della stessa, con conseguente negazione della competenza del Tribunale di Roma, anche in ragione della continenza. La Corte ha rilevato che il regolamento era stato proposto contro atti meramente ordinatori, privi di statuizione decisoria sulla competenza o sulla continenza, e quindi non idonei a fondare il mezzo di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza perché rivolto contro decreti di fissazione di udienza, aventi natura ordinatoria e non decisoria. Ha affermato che il regolamento è esperibile solo contro provvedimenti che abbiano affermato o negato la competenza o la continenza con statuizione non più ritrattabile; nella specie mancava una rimessione della causa in decisione e mancava qualsiasi inequivoca declaratoria decisoria. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite, al pagamento di somme ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore di ciascuna controparte, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria, senza specifiche statuizioni di merito
art. 86 c.p.c.
menzionato per la difesa personale di una delle parti resistenti
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata per la reiterazione dilatoria del regolamento
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
operatività dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti che contengano una statuizione espressa o comunque inequivoca e non più ritrattabile sulla competenza o sulla continenza.
- I provvedimenti meramente ordinatori, come la fissazione dell'udienza di prosecuzione o della trattazione, non sono idonei a integrare una decisione implicita sulla competenza, salvo che presuppongano necessariamente e in modo incontrovertibile l'affermazione o la negazione della competenza da parte del giudice.
- Per configurare una decisione implicita sulla competenza non basta la forma del provvedimento: occorre che la causa sia stata rimessa in decisione e che le parti siano state invitate a precisare le conclusioni, oppure che il giudice qualifichi in modo assolutamente univoco e definitivo la propria pronuncia come decisoria.
- La reiterazione di regolamenti di competenza avverso atti privi di contenuto decisorio può integrare abuso processuale e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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