Cassazione Penale, Ordinanza n. 24629/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due coimputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 9 dicembre 2025. I motivi denunciavano, per entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso di persone e alla truffa; per uno dei ricorrenti si censurava inoltre l'applicazione della recidiva reiterata, mentre per l'altro si lamentavano difetto di motivazione e violazione della disciplina in materia di utilizzabilità dei tabulati telefonici. La Corte rileva però che le doglianze sono in realtà mere contestazioni in fatto, già esaminate e disattese nei gradi di merito con argomentazioni corrette; in particolare, il compendio probatorio viene definito "granitico", la questione dei tabulati è ritenuta aspecifica e comunque non idonea a superare la prova di resistenza, e il trattamento sanzionatorio con la recidiva è reputato correttamente applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che i motivi erano indeducibili perché diretti a una rivalutazione del fatto e ripetitivi di censure già respinte in appello; inoltre, la doglianza sull'utilizzabilità dei tabulati telefonici era aspecifica e non superava la prova di resistenza. Rimane quindi ferma la decisione di merito di condanna.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato, ma le censure sul punto sono state ritenute meramente fattuali e quindi inammissibili in cassazione
art. 640 c.p.
indicato come reato oggetto delle contestazioni e della condanna di merito
art. 99, comma 4, c.p.
richiamato per la recidiva contestata al solo primo ricorrente; la Corte ne conferma l'applicazione da parte dei giudici di merito
art. 132 del D.Lgs. 196/2003
evocato dal secondo ricorrente in tema di tabulati telefonici; la censura è giudicata aspecifica e comunque infondata nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che, pur formalmente dedotti come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in una riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello.
- La doglianza sull'utilizzabilità di dati telefonici o altri elementi probatori deve essere specifica e idonea a incidere sulla tenuta complessiva dell'accertamento: se non supera la prova di resistenza, non può determinare l'annullamento.
- L'eventuale censura sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva è scrutinabile solo se investe effettivi errori di diritto o motivazione manifesta; non è ammissibile se si traduce in una contestazione generica della valutazione di merito.
- Quando la sentenza impugnata sorregge la decisione con un compendio probatorio definito solido e con motivazione completa sui singoli punti di doglianza, il ricorso che non confronti specificamente tali argomenti è dichiarato inammissibile.
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