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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25450/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009, emesso con riferimento all'attività svolta in Italia tramite centri di trasmissione dati. In appello la CTR aveva ritenuto soggetto passivo dell'imposta il gestore del CTD, quale ricevitore delle scommesse, e coobbligato il bookmaker estero, affermando la conformità della disciplina interna alla Costituzione e al diritto UE. In cassazione la società deduceva sei motivi: 1) nullità dell'atto perché notificato in italiano e non tradotto in inglese; 2) errata individuazione del soggetto passivo del tributo; 3) insussistenza del presupposto territoriale; 4) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi di non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta di disapplicazione della norma interna; 5) contrasto della disciplina con l'art. 401 della direttiva IVA per asserita introduzione di un'imposta sul volume d'affari; 6) mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa con riguardo alle sanzioni. La Corte ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, ma ha accolto il sesto, riconoscendo che fino all'intervento interpretativo del 2010 esisteva un'obiettiva incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero che operasse in Italia senza concessione mediante intermediari.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; ha accolto il sesto motivo relativo alle sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo limitatamente all'irrogazione delle sanzioni. In sostanza, è stata confermata la debenza dell'imposta e la soggettività passiva della ricorrente, ma è stata esclusa l'applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa fino alla norma interpretativa del 2010.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La mancata traduzione dell'avviso non determina nullità quando il contribuente abbia comunque compreso l'atto e abbia svolto compiutamente le proprie difese.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 97 Cost. per escludere un vulnus difensivo concreto derivante dalla mancata traduzione dell'atto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. senza autonoma decisività, in relazione alla comprensibilità dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    È interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, anche telematicamente e per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse, anche in assenza o inefficacia della concessione; se l'attività è svolta per conto terzi, il soggetto per conto del quale si agisce è obbligato in solido.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010

    Disposizione interpretativa che esplicita la soggettività passiva anche dei soggetti operanti fuori dal sistema concessorio e la solidarietà del bookmaker per le attività svolte per suo conto.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998

    Richiamato dalla ricorrente sul presupposto territoriale; la Corte conferma che il presupposto si realizza in Italia con la raccolta e gestione delle scommesse.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    La normativa italiana non è ritenuta discriminatoria né idonea a ostacolare in modo illecito la libera prestazione di servizi o la libertà di stabilimento.

  • principi di parità di trattamento e non discriminazione

    Esclusa qualsiasi discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché l'imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.

  • principio del legittimo affidamento

    Non è violato nei confronti del bookmaker estero, poiché la soggettività passiva dell'imposta sussisteva già prima della norma interpretativa, mentre per le sanzioni è stata riconosciuta l'obiettiva incertezza normativa.

  • art. 401 dir. 2006/112/CE

    Una imposta speciale sui giochi e sulle scommesse può coesistere con l'IVA purché non abbia carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica sulle scommesse non presenta tale carattere.

  • art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni, in connessione con l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni; la Corte applica il principio secondo cui l'incertezza normativa esclude la punibilità amministrativa.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    L'obiettiva incertezza normativa costituisce causa di non punibilità per le sanzioni tributarie; nel caso di specie ricorreva fino alla disciplina interpretativa del 2010.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    Invocato come fondamento dell'esimente; la Corte lo collega all'incertezza normativa oggettiva in materia di sanzioni.

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401 del 1989

    Richiamato solo per chiarire che l'esito penale favorevole al bookmaker non incide sulla soggettività passiva ai fini tributari.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama motivazioni precedenti di legittimità, aderendo al relativo orientamento.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; il ricorso è esaminato prevalentemente sotto il profilo della violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato in chiunque gestisca le scommesse, anche per conto di terzi e anche mediante strumenti telematici, senza che l'assenza o inefficacia della concessione escluda la debenza del tributo.
  • Quando l'attività di raccolta e gestione delle scommesse è svolta in Italia tramite un intermediario, il presupposto territoriale dell'imposizione è integrato dalle attività materiali di organizzazione, ricezione, registrazione e trasmissione della scommessa, non dalla sola conclusione del contratto con il giocatore.
  • La disciplina interna dell'imposta unica sulle scommesse non contrasta con la libertà di prestazione dei servizi né con il principio di non discriminazione se si applica in modo uniforme agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, indipendentemente dallo Stato di stabilimento del bookmaker.
  • Un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non è incompatibile con la direttiva IVA se non ha natura di imposta sul volume d'affari; la cumulabilità con l'IVA è ammessa quando il prelievo non colpisce in modo generale il fatturato.
  • La qualificazione dell'attività come non penalmente illecita non comporta automaticamente l'esclusione della rilevanza tributaria: l'assenza di sanzionabilità penale non elide il presupposto impositivo se la condotta realizza l'attività fiscalmente rilevante.
  • L'incertezza normativa oggettiva, che può emergere da testi legislativi ambigui, prassi o giurisprudenza contrastanti e interventi interpretativi successivi, esclude l'applicazione delle sanzioni tributarie per il periodo in cui tale incertezza sussisteva.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo non determina nullità quando il destinatario abbia comunque compreso la pretesa e abbia esercitato in modo pieno il proprio diritto di difesa nel procedimento amministrativo o giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullitàGiudicato

Testo integrale

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