Sentenza n. 16490/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024 – prot. CA/14193 del 25/01/2024, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui segnatamente: - la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico, prot. QH/2024/0000146 del 2/1/2024, non pubblicata né notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, di ricognizione delle postazioni di commercio su aree pubbliche e approvazione del Piano Municipale del Commercio 2023, limitatamente alla disciplina applicata alle postazioni e all’elenco delle soste ritenute incompatibili
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione municipale n. 4 del 25 gennaio 2024 e degli atti presupposti, contestando la parte in cui applicava alle postazioni di commercio su area pubblica l’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023 e ricogniva i posteggi, individuando le soste ritenute incompatibili. Il testo non espone ulteriori specifiche censure di legittimità. Roma Capitale ha eccepito preliminarmente la carenza di interesse e ha contestato la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anche d’ufficio la relativa causa dopo l’avviso ex art. 73 c.p.a. Le parti impugnate della deliberazione n. 4/2024 avevano natura endoprocedimentale: la ricognizione delle postazioni costituiva una rilevazione preparatoria e non produceva effetti definitivi e immediatamente lesivi. L’iter si è concluso con la successiva deliberazione di Roma Capitale n. 34 del 2025, non impugnata, che ha disposto la riesamina delle postazioni incompatibili e attivato un procedimento partecipativo con organizzazioni sindacali e singoli operatori per proporre progetti di ottimizzazione. Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando abbiano natura conclusiva e provvedimentale; se producono effetti interinali e instabili, vanno contestati insieme all’atto definitivo. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
All’udienza del 14 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ex art. 73 c.p.a della sussistenza di una causa di inammissibilità.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile causa di inammissibilità prima di definire il ricorso in rito.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali devono essere impugnati immediatamente soltanto quando assumono natura conclusiva e provvedimentale e producono una lesione attuale; se i loro effetti sono instabili e interinali, devono essere impugnati insieme al provvedimento finale.
- Una ricognizione istruttoria che costituisce la base per la successiva elaborazione e approvazione di un piano, senza determinare effetti immediatamente lesivi per l’interessato, non è autonomamente impugnabile.
Come è indicizzato
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