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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34243/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte privata aveva proposto domanda ex L. n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello, lamentando l'eccessiva durata di un processo penale per calunnia celebrato a suo carico e concluso in primo grado dopo oltre sette anni con assoluzione. Il consigliere designato aveva dichiarato inammissibile la domanda e aveva inoltre disposto una condanna in favore della cassa delle ammende; l'opposizione era stata accolta solo limitatamente alla revoca di tale ultima condanna. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione della L. n. 89/2001 sul dies a quo del processo penale presupposto, sostenendo che la durata dovesse computarsi almeno dalla querela orale da lei presentata e, comunque, dal momento in cui aveva avuto conoscenza del procedimento a suo carico; dall'altro la violazione della disciplina dell'istanza di accelerazione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 169/2019 e affermando che la mancata proposizione dell'istanza non poteva precludere la domanda di equa riparazione, ma al più incidere sulla quantificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente l'interferenza della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 175/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, L. n. 89/2001 nel testo risultante dalle modifiche del 2015, imponendo di rivalutare la controversia alla luce di tale declaratoria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto della Corte d'appello di Messina n. 146/2020 e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata fondata sulla necessità di riesaminare la domanda di equa riparazione tenendo conto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, L. n. 89/2001 resa dalla sentenza n. 175/2021 della Corte costituzionale; sono rimasti assorbiti gli ulteriori profili di censura, inclusi quelli relativi alla sentenza costituzionale n. 169/2019 e all'assenza di condotte dilatorie nel processo presupposto. È stato altresì precisato che il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis

    "il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato (...) ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari"

    La Corte richiama la disciplina del dies a quo del processo penale presupposto e osserva che il tema va letto anche alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta sulla nozione legale di inizio del processo.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-ter, comma 2

    "l'imputato ha diritto di presentare un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima del decorso del termine triennale di ragionevole durata del processo penale di primo grado"

    La Corte prende atto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 175/2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nel testo risultante dalle modifiche del 2015, imponendo il riesame della causa.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis, comma 2

    "chi, pur avendo proposto un rimedio preventivo (...) ha subito un danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, ha diritto all'equa riparazione"

    La Corte richiama la previsione dei rimedi preventivi come presupposto della tutela, ma non la applica in modo definitivo perché la questione è assorbita dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 6, comma 2-bis

    "nei processi che alla data del 31.10.2016 eccedono la durata ragionevole, non si configura la necessità dell'esperimento dei rimedi preventivi"

    La Corte riassume il quadro normativo transitorio applicato dalla corte di merito, ma rinvia ogni rivalutazione al giudice del rinvio in conseguenza della sentenza costituzionale sopravvenuta.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e)

    La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 169/2019 che aveva colpito la disciplina previgente che escludeva l'equa riparazione in caso di mancata istanza di accelerazione, ma tale profilo viene poi assorbito dalla successiva declaratoria n. 175/2021.

  • Costituzione, art. 117

    La Corte costituzionale n. 175/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma della legge Pinto per contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali, con conseguente necessità di nuova valutazione della domanda.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e)

    La Corte richiama la precedente declaratoria di illegittimità costituzionale n. 169/2019, ritenendola tuttavia non decisiva nel caso concreto perché superata dall'ulteriore intervento della Corte costituzionale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10

    La Corte afferma che il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato, poiché il giudizio di equa riparazione non è assoggettato a contributo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, le sopravvenienze normative o costituzionali che incidono sui presupposti di ammissibilità della domanda impongono al giudice di merito una nuova valutazione della controversia.
  • La disciplina dell'istanza di accelerazione prevista dalla legge Pinto non può essere applicata in modo meccanico quando la relativa previsione sia stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; in tal caso la questione va riesaminata alla luce del nuovo assetto normativo.
  • Le questioni concernenti il dies a quo del processo penale presupposto e il rilievo dell'istanza di accelerazione devono essere trattate tenendo conto della nozione legale di inizio del processo e delle eventuali declaratorie di illegittimità costituzionale che la integrano o la ridisegnano.
  • Quando un profilo è assorbito da una questione preliminare o sopravvenuta decisiva, gli ulteriori motivi di ricorso restano privi di autonoma trattazione.
  • Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità del raddoppio previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel processo penale presupposto, ai fini della legge Pinto, può rilevare anche il momento in cui l'indagato abbia avuto legale conoscenza del procedimento a suo carico, non solo l'assunzione formale della qualità di imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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