Cassazione Civile, Ordinanza n. 33171/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il difensore della parte vittoriosa aveva chiesto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, assumendo che nel dispositivo fosse stata omessa la distrazione delle spese di lite a carico della società risultata soccombente, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. In sede interlocutoria la Corte aveva rilevato che l'istanza risultava proposta dal solo difensore, pur dichiaratosi procuratore della parte, e aveva disposto che l'istanza fosse notificata anche alla parte rappresentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, riservandosi ogni decisione sulla correzione. Il ricorrente non ha però dato prova dell'adempimento richiesto. La Corte ha quindi esaminato il solo profilo processuale dell'inosservanza dell'ordine di integrazione/notifica e non il merito dell'asserita omissione nel dispositivo.
La decisione
La Corte ha rilevato che dagli atti non risultava eseguita la notificazione dell'istanza anche alla parte rappresentata nel termine assegnato con ordinanza interlocutoria. Per questo ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. Non ha pronunciato sulle spese del procedimento e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione della natura del giudizio.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma posta a fondamento dell'istanza di correzione dell'errore materiale in sede di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta depositata e comunicata alle parti nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicazione alla natura del giudizio di correzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale proposto in Cassazione, se la Corte assegna con ordinanza interlocutoria un termine perentorio per notificare l'istanza anche alla parte rappresentata, l'inosservanza di tale adempimento comporta l'inammissibilità dell'istanza.
- Quando l'istanza di correzione è proposta dal difensore per ottenere la distrazione delle spese in proprio favore, la verifica del corretto contraddittorio nei confronti della parte assistita è presupposto processuale necessario prima di poter provvedere nel merito.
- Nei procedimenti incidentali di correzione di errore materiale, in caso di inammissibilità per ragioni processuali, la Corte può non provvedere sulle spese e può escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove incompatibile con la natura del procedimento.
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