Sentenza del 07/06/2017 n. 913 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Interessi passivi - Deducibilità - Presupposti e limiti - Artt. 96 e 98 TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRAP delle commissioni sostenute per l'acquisizione e la strutturazione di due finanziamenti, capitalizzate dalla società tra gli oneri pluriennali e successivamente ammortizzate. L'Agenzia delle Entrate le aveva riqualificate come interessi passivi o oneri assimilati agli interessi, soggetti alle limitazioni dell'art. 96 TUIR e, secondo l'Ufficio, indeducibili dalla base imponibile IRAP. La società sosteneva invece che le commissioni costituissero corrispettivi per servizi di organizzazione, strutturazione e gestione dei finanziamenti, non aventi funzione remunerativa del capitale ricevuto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che le commissioni sono assimilabili agli interessi passivi, e quindi soggette alle relative limitazioni, solo quando remunerano la disponibilità del finanziamento. Nel caso concreto, le somme erano state corrisposte per la strutturazione e l'organizzazione dei finanziamenti e costituivano pertanto spese per prestazioni di servizi, integralmente deducibili ai fini IRAP. È stato quindi annullato l'avviso di accertamento e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla società le spese del grado, liquidate in 2.100 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 96 del TUIR
La disciplina si applica agli interessi passivi e agli oneri assimilati quando hanno funzione di remunerazione del finanziamento, cioè quando rappresentano il corrispettivo per la disponibilità del capitale. Non si applica automaticamente a ogni commissione collegata a un finanziamento.
Art. 98 del TUIR
È richiamato nell'oggetto della controversia come norma relativa ai limiti alla deducibilità degli interessi passivi, ma la decisione concentra l'analisi principalmente sulla qualificazione delle commissioni ai sensi dell'art. 96 TUIR.
Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 446/1997
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i valori positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.
Ai fini IRAP rilevano la corretta qualificazione economica, imputazione temporale e classificazione contabile dei componenti, indipendentemente dalla loro mera collocazione formale nel conto economico.
Principio contabile n. 24
È stato ritenuto correttamente applicato dalla società per la capitalizzazione e l'ammortamento delle spese pluriennali relative ai finanziamenti.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/2009
La circolare considera assimilati agli interessi passivi, tra gli altri, gli sconti passivi su finanziamenti e le commissioni passive su finanziamenti o garanzie. La Commissione precisa però che tale assimilazione opera solo quando la commissione remunera effettivamente il finanziamento, non quando remunera servizi autonomi.
Risoluzione ministeriale n. 240/E del 2002
È stata richiamata dalla società a sostegno della correttezza della contabilizzazione degli oneri accessori al finanziamento secondo criteri coerenti con quelli del finanziamento stesso.
Massime di principio
- Per stabilire se una commissione collegata a un finanziamento sia soggetta ai limiti degli interessi passivi, occorre individuare la sua funzione economica concreta e non basarsi esclusivamente sulla denominazione contrattuale.
- Le commissioni che remunerano la disponibilità del capitale o l'erogazione del finanziamento sono assimilabili agli interessi passivi e soggiacciono alle relative limitazioni di deducibilità.
- Le commissioni che remunerano servizi autonomi, come organizzazione e strutturazione dell'operazione, consulenza legale, istruttoria, rendicontazione o gestione del finanziamento, possono essere deducibili secondo le regole proprie dei costi per servizi.
- La documentazione contrattuale e bancaria deve descrivere con precisione l'attività remunerata, poiché la qualificazione fiscale dipende dalla sostanza della prestazione effettivamente resa.
- La corretta contabilizzazione secondo i principi contabili costituisce un elemento rilevante, ma non è da sola decisiva: resta necessario verificare la natura sostanziale del costo e la sua coerenza con la disciplina fiscale applicabile.
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