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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/540

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

Normativa europea32021R0540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una serie di modifiche di semplificazione e chiarimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Elimina un obbligo di comunicazione ormai ritenuto obsoleto, rafforza l’uso dei risultati dei controlli tramite monitoraggio, amplia la flessibilità degli Stati membri sui termini di presentazione delle domande e delle modifiche, e chiarisce le regole sui controlli in loco per i regimi connessi agli animali. Prevede inoltre nuove regole sulle comunicazioni alla Commissione in materia di controlli tramite monitoraggio e consente agli Stati membri di limitare taluni controlli di follow-up per importi minimi.

Modifica talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in materia di comunicazioni, controlli in loco, controlli tramite monitoraggio e presentazione delle domande nell’ambito della PAC.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti che gestiscono e controllano le domande di aiuto, le domande di sostegno e le domande di pagamento nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo, delle misure di sviluppo rurale, della condizionalità e dei regimi/ misure di sostegno connessi agli animali. Incide anche sui beneficiari/agricoltori interessati da tali domande e controlli, inclusi i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali, nonché sui controlli tramite monitoraggio per superfici selezionate. Si applica alle domande riferite agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1° gennaio 2021. Non modifica il quadro generale del regolamento (UE) n. 1306/2013, ma ne attua specifiche disposizioni.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che disciplina il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità nell’ambito della PAC. L’intervento è motivato da esigenze di semplificazione, maggiore affidabilità dei dati e adeguamento operativo dei controlli, in particolare con riferimento ai controlli tramite monitoraggio e ai controlli in loco relativi agli animali.

Finalità e contesto

La Commissione rileva che alcune comunicazioni annuali sono divenute obsolete, che i risultati del monitoraggio possono essere utilmente impiegati anche per controlli preliminari, e che occorre maggiore flessibilità per gli Stati membri nella fissazione dei termini di presentazione delle domande e delle modifiche. Viene inoltre chiarito come gestire i casi di identificazione e registrazione degli animali, i controlli di follow-up e la distribuzione temporale dei controlli in loco nei regimi connessi agli animali.

Soppressione di un obbligo di comunicazione sul sostegno accoppiato facoltativo

Viene soppresso l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 809/2014. Di conseguenza, non sussiste più l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere entro il 15 luglio di ogni anno una relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo relativo all’anno civile precedente.

Controlli, risultati provvisori e controlli preliminari

All’articolo 11, paragrafo 4, i risultati dei controlli devono essere comunicati tempestivamente ai beneficiari per consentire loro di soddisfare criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi. Inoltre, gli Stati membri possono utilizzare i risultati provvisori a livello di parcella, ottenuti nell’ambito dei controlli tramite monitoraggio di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), come base informativa per controlli preliminari relativi anche a regimi o misure non soggetti a monitoraggio. Se lo Stato membro opta per tale uso, non si applica l’articolo 40 bis, paragrafo 4, alle informazioni comunicate ai beneficiari nell’ambito dei controlli preliminari.

Termini di presentazione della domanda unica e delle modifiche

All’articolo 13, paragrafo 1, vengono eliminate le previsioni che limitavano i termini, lasciando agli Stati membri maggiore flessibilità nel fissare la scadenza per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento. All’articolo 15, paragrafo 2, viene precisato che le modifiche apportate ai sensi del paragrafo 1 devono essere comunicate all’autorità competente entro il termine stabilito dallo Stato membro; è soppressa la prima frase del secondo comma, coerentemente con l’impostazione più flessibile.

Sistema senza domanda e identificazione degli animali

Per i casi in cui uno Stato membro applichi il sistema senza onere di domanda, all’articolo 21, paragrafo 4, si chiarisce che il beneficiario deve essere informato che eventuali inadempienze relative all’identificazione e registrazione di animali potenzialmente ammissibili incidono sul calcolo del sostegno e sull’applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, ogni animale non correttamente identificato o registrato è trattato come animale non accertato ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le specifiche disposizioni dell’articolo 30, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Controlli di follow-up e soglia di irrilevanza economica

All’articolo 33 bis, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di escludere dai controlli in loco i beneficiari la cui sanzione amministrativa ridotta coinciderebbe con importi per i quali è ammessa la scelta di non procedere al recupero ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. La modifica mira a ridurre oneri amministrativi sproporzionati per importi minimi.

Estensione dei controlli tramite monitoraggio e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 40 bis, paragrafo 3, è riscritto per consentire l’applicazione dei controlli tramite monitoraggio a beneficiari selezionati per superfici individuate con criteri oggettivi e non discriminatori, con obbligo di estendere in modo sostanziale tali superfici in ciascun anno successivo. L’articolo 40 ter stabilisce poi che gli Stati membri comunichino alla Commissione entro il 1° febbraio la decisione di optare per i controlli tramite monitoraggio nell’anno civile di riferimento e indichino regimi, misure, tipi di interventi e superfici interessati; la Commissione deve fornire il modello della comunicazione entro il 1° novembre dell’anno precedente.

Controlli in loco per i regimi connessi agli animali

L’articolo 42, paragrafo 1, viene modificato per chiarire la tempistica dei controlli in loco: quando esiste un periodo di detenzione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50% della percentuale minima di controlli prevista dagli articoli 32, 33 e 35 deve essere distribuito in tale periodo. Se non esiste un periodo di detenzione, non può essere fissato in anticipo, oppure inizia prima della domanda, tutti i controlli devono essere eseguiti nel periodo in cui l’animale può ancora beneficiare del pagamento o del sostegno.

Ulteriore disciplina delle comunicazioni sui controlli tramite monitoraggio

L’articolo 70 ter è sostituito per disciplinare la comunicazione alla Commissione relativa all’avvio dei controlli tramite monitoraggio ai sensi dell’articolo 70 bis. In questo caso gli Stati membri devono informare la Commissione entro il 1° febbraio dell’anno civile in cui iniziano ad applicare tali controlli.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le nuove disposizioni si applicano alle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento riferite ad anni di domanda o periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Soppressione dell’obbligo annuale di comunicazione sul sostegno accoppiato facoltativo

È soppresso l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 809/2014. Viene quindi eliminato l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere entro il 15 luglio una relazione annuale sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo.

Uso dei risultati dei controlli tramite monitoraggio nei controlli preliminari

All’articolo 11, paragrafo 4, i risultati devono essere comunicati tempestivamente ai beneficiari per aiutarli a soddisfare criteri di ammissibilità, impegni e obblighi. Gli Stati membri possono usare i risultati provvisori a livello di parcella, di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), come informazioni utili per controlli preliminari anche per regimi e misure non soggetti a monitoraggio; in tal caso non si applica l’articolo 40 bis, paragrafo 4, alle informazioni comunicate ai beneficiari nell’ambito dei controlli preliminari.

Maggiore flessibilità sui termini di presentazione delle domande e delle modifiche

All’articolo 13, paragrafo 1, vengono soppresse le seconde e terze frasi del primo comma, rimettendo agli Stati membri maggiore discrezionalità nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento. All’articolo 15, paragrafo 2, le modifiche presentate dal beneficiario devono essere comunicate all’autorità competente entro il termine fissato dallo Stato membro.

Identificazione e registrazione degli animali nel sistema senza domanda

All’articolo 21, paragrafo 4, lettera b), si chiarisce che il beneficiario deve sapere che ogni animale potenzialmente ammissibile non correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e registrazione degli animali è considerato come animale non accertato ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le specifiche deroghe dell’articolo 30, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Controlli di follow-up e soglia per il mancato recupero

All’articolo 33 bis, paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere dai controlli in loco i beneficiari la cui sanzione amministrativa ridotta corrisponderebbe agli importi per i quali essi possono decidere di non procedere al recupero ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Estensione graduale dei controlli tramite monitoraggio

All’articolo 40 bis, paragrafo 3, si stabilisce che l’autorità competente può applicare controlli tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime o misura per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori, estendendo in misura sostanziale tali superfici in ogni anno consecutivo.

Nuove comunicazioni alla Commissione sui controlli tramite monitoraggio

L’articolo 40 ter è sostituito. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 1° febbraio di ogni anno civile, la decisione di optare per i controlli tramite monitoraggio nell’anno in corso e indicare tutti i regimi, misure, tipi di interventi e superfici soggette a tali controlli. Entro il 1° novembre di ogni anno civile, la Commissione fornisce il modello per la comunicazione.

Ripartizione dei controlli in loco per i regimi relativi agli animali

All’articolo 42, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito: se lo Stato membro ha fissato un periodo di detenzione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50% della percentuale minima di controlli in loco di cui agli articoli 32, 33 e 35 deve essere effettuato in tale periodo. Se non si applica alcun periodo di detenzione, se esso non può essere fissato in anticipo o se inizia prima della presentazione della domanda, tutti i controlli in loco devono essere ripartiti nel periodo in cui l’animale può beneficiare del pagamento o del sostegno.

Comunicazioni sugli ulteriori controlli tramite monitoraggio

L’articolo 70 ter è sostituito. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 1° febbraio dell’anno civile in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la decisione di applicare tali controlli in conformità dell’articolo 70 bis.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecontrolli e verificheaiuti agricolisviluppo ruralecondizionalità

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