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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1118

Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione del 26 marzo 2021 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce criteri tecnici uniformi per stimare, ai fini del MREL, il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale quando il gruppo soggetto a risoluzione non è coincidente con il gruppo prudenziale consolidato. La metodologia privilegia, in base a soglie e confronti tra esposizioni al rischio, l’uso dei requisiti già fissati per l’ente impresa madre nell’Unione o, in taluni casi, dell’entità del gruppo soggetto a risoluzione più rappresentativa. Sono inoltre previsti adeguamenti, fondati sulle informazioni dell’autorità competente, per riflettere rischi presenti o assenti nel perimetro del gruppo soggetto a risoluzione. Il regolamento chiarisce infine che alcuni componenti della riserva di capitale si stimano direttamente usando i valori fissati a livello del gruppo consolidato o del livello di consolidamento più vicino.

Regolamento delegato che stabilisce la metodologia con cui le autorità di risoluzione stimano il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale, per determinare il MREL, quando tali requisiti non si applicano al gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di risoluzione degli Stati membri, nell’ambito della direttiva 2014/59/UE, quando devono determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per un’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Riguarda i gruppi bancari/di investimento nei quali il gruppo soggetto a risoluzione non coincide con il gruppo prudenziale consolidato e, quindi, il requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale non sono direttamente applicabili al gruppo soggetto a risoluzione. Non disciplina la determinazione del MREL in generale, ma solo la stima degli input prudenziali necessari in questa specifica situazione; è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2021/1118: metodologia per stimare i requisiti prudenziali rilevanti ai fini del MREL

Il regolamento delegato completa il quadro della direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione bancaria, precisando come le autorità di risoluzione debbano stimare alcuni requisiti prudenziali quando il gruppo soggetto a risoluzione non coincide con il gruppo consolidato cui si applicano ordinariamente tali requisiti. La ratio emerge dai considerando: i requisiti di fondi propri aggiuntivi e di riserva di capitale sono elementi necessari per calcolare l’importo delle perdite da assorbire e quello di ricapitalizzazione, e dunque per determinare correttamente il MREL.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca all’incrocio tra la disciplina della risoluzione (direttiva 2014/59/UE) e la disciplina prudenziale bancaria (direttiva 2013/36/UE e regolamento (UE) n. 575/2013). Il problema affrontato è tipicamente quello dei gruppi complessi: il gruppo soggetto a risoluzione può essere più ristretto del gruppo prudenziale consolidato e, quindi, i requisiti fissati a livello della capogruppo o dell’intero gruppo possono non essere direttamente applicabili al perimetro di risoluzione. Per questo il regolamento fornisce criteri di stima standardizzati, basati soprattutto sulla comparazione delle esposizioni al rischio e sulla corrispondenza tra rischi presenti nel gruppo prudenziale e nel gruppo soggetto a risoluzione.

Stima del requisito di fondi propri aggiuntivi

L’articolo 1 disciplina la stima del requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE quando tale requisito non sia stato fissato direttamente per l’entità soggetta a risoluzione a livello consolidato del gruppo di risoluzione. La norma utilizza una logica gerarchica:

  • se l’esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione differisce di non più del 5% rispetto a quella del gruppo consolidato dell’ente impresa madre nell’Unione, la stima coincide con il requisito della capogruppo;
  • se la differenza supera il 5%, ma il gruppo soggetto a risoluzione è sostanzialmente rappresentato da una specifica entità del gruppo, si utilizza il requisito di fondi propri aggiuntivi di tale entità;
  • se nessuna di queste condizioni ricorre, si parte dal requisito della capogruppo, salvo eventuali aggiustamenti, oppure, quando alcune entità del gruppo presentano requisiti più elevati, si confronta tale valore con la media ponderata dei requisiti delle entità del gruppo soggetto a risoluzione e si applica il valore più elevato.

Ai fini del calcolo dell’esposizione complessiva al rischio, il regolamento rinvia all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Adeguamenti per tener conto della struttura effettiva del gruppo

L’articolo 2 prevede che la stima possa e debba essere corretta sulla base delle informazioni fornite dall’autorità competente. Gli adeguamenti servono a riflettere due situazioni opposte:

  • nel gruppo soggetto a risoluzione mancano rischi o elementi di rischio che avevano giustificato il requisito della capogruppo;
  • nel gruppo soggetto a risoluzione esistono rischi non coperti dal requisito della capogruppo.

Gli adeguamenti non vanno effettuati se, dopo consultazione dell’autorità competente, l’autorità di risoluzione conclude che non vi sono rischi significativi relativi a entità o attività esterne al gruppo soggetto a risoluzione.

Stima del requisito combinato di riserva di capitale

L’articolo 3 stabilisce come ricostruire il requisito combinato di riserva di capitale per l’entità soggetta a risoluzione. La stima è data dalla somma delle componenti previste dalla direttiva 2013/36/UE:

  • riserva di conservazione del capitale, di cui all’articolo 129, paragrafo 1;
  • riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale, G-SII, di cui all’articolo 131, paragrafo 4;
  • riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica, O-SII, di cui all’articolo 131, paragrafo 5;
  • riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, di cui all’articolo 133, paragrafo 4.

La riserva di conservazione del capitale è assunta pari a quella imposta all’ente impresa madre nell’Unione. Le riserve per G-SII, O-SII e rischio sistemico si assumono, in linea generale, pari ai requisiti fissati per l’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo consolidato. Se la riserva per O-SII o quella per rischio sistemico è stata fissata anche a un diverso livello di consolidamento, si usa il livello che più si avvicina al gruppo soggetto a risoluzione in termini di esposizione complessiva al rischio.

Rapporto con l’importo di ricapitalizzazione nel MREL

Uno dei chiarimenti centrali dei considerando è che il presente regolamento riguarda la stima degli input prudenziali utilizzati per calibrare il MREL, ma non esaurisce la disciplina dell’importo di ricapitalizzazione. In particolare, la stima non pregiudica gli eventuali aggiustamenti che possono essere effettuati al momento della fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi della direttiva 2014/59/UE, compresi gli aggiustamenti dell’importo necessario a sostenere la fiducia del mercato dopo la risoluzione.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Finalità e coordinamento con il quadro di risoluzione

Il regolamento integra la direttiva 2014/59/UE e specifica la metodologia che le autorità di risoluzione devono usare per stimare il requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale, come input per il calcolo dell’importo delle perdite da assorbire e dell’importo di ricapitalizzazione ai sensi dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Stima del requisito di fondi propri aggiuntivi

L’articolo 1 disciplina la stima del requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE quando non è stato fissato per l’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Se l’esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione differisce di non più del 5% rispetto a quella dell’ente impresa madre nell’Unione, si usa il requisito della capogruppo. Se la differenza supera il 5% e l’entità del gruppo soggetto a risoluzione con maggiore esposizione al rischio presenta esposizione sostanzialmente coincidente e un requisito positivo, si usa il requisito di tale entità. In assenza di tali condizioni, si usa il requisito della capogruppo, salvo adeguamenti; se alcune entità del gruppo soggetto a risoluzione hanno requisiti più elevati, si applica il maggiore tra il requisito della capogruppo adeguato e la media ponderata dei requisiti delle entità del gruppo. L’esposizione complessiva al rischio è calcolata secondo l’articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Adeguamenti della stima del requisito di fondi propri aggiuntivi

L’articolo 2 impone alle autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni dell’autorità competente, di correggere la stima quando nel gruppo soggetto a risoluzione mancano alcuni rischi coperti dal requisito fissato per la capogruppo oppure quando nel gruppo soggetto a risoluzione sono presenti rischi non coperti dal requisito della capogruppo. Gli adeguamenti non si effettuano se, dopo consultazione dell’autorità competente, non risultano rischi significativi relativi a entità o attività esterne al gruppo soggetto a risoluzione.

Stima del requisito combinato di riserva di capitale

L’articolo 3 stabilisce che il requisito combinato di riserva di capitale dell’entità soggetta a risoluzione è la somma delle riserve di cui agli articoli 129, 131 e 133 della direttiva 2013/36/UE, stimate secondo regole specifiche. La riserva di conservazione del capitale coincide con quella imposta all’ente impresa madre nell’Unione. La riserva per i G-SII, se l’entità soggetta a risoluzione è anche l’impresa madre nell’Unione, coincide con quella del gruppo consolidato. La riserva per gli O-SII e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si assumono, in via generale, pari a quelle imposte alla capogruppo; se tali riserve sono fissate anche a un diverso livello di consolidamento, si utilizza il livello di consolidamento più vicino al gruppo soggetto a risoluzione in termini di esposizione complessiva al rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariavigilanza prudenzialerequisiti di capitaleservizi finanziari

Testo integrale

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