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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/700

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i dati di manutenzione e l’installazione di determinati componenti aeronautici durante la manutenzione

Normativa europea32021R0700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e corregge il quadro UE sulla manutenzione dell’aeronavigabilità disciplinato dal regolamento (UE) n. 1321/2014. Le principali novità riguardano l’installazione e la manutenzione di alcuni componenti aeronautici, con semplificazioni per i componenti per i quali non è richiesto il modulo 1 AESA, l’allineamento della nozione di dati di manutenzione applicabili con il regolamento (UE) n. 748/2012 e la proroga di alcuni termini transitori per l’approvazione delle organizzazioni fino al 24 marzo 2022. Il testo contiene inoltre rettifiche redazionali e tecniche a varie parti e allegati del regolamento 1321/2014.

Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 su manutenzione, installazione di componenti aeronautici e regimi transitori di approvazione delle organizzazioni di aeronavigabilità.

Ambito di applicazione

Si applica alle organizzazioni, imprese e al personale coinvolti nel mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti, inclusi gli organismi di manutenzione (parte 145), CAMO (parte CAMO), CAO (parte CAO), il personale autorizzato a certificare e le imprese/manutentori che operano ai sensi del regolamento (UE) n. 1321/2014. Rileva per l’installazione e la manutenzione di determinati componenti aeronautici, per i dati di manutenzione applicabili, per i certificati di riammissione in servizio e i certificati di revisione dell’aeronavigabilità, nonché per il periodo transitorio di approvazione delle organizzazioni introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383. Si applica in tutti gli Stati membri; alcune disposizioni si applicano dal 18 maggio 2021, mentre l’articolo 1 si applica in via generale dal 18 maggio 2022 con eccezioni specifiche.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1321/2014, che disciplina il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e l’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti nella manutenzione. La finalità è duplice: da un lato, armonizzare e semplificare alcune regole in coerenza con le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 748/2012; dall’altro, correggere errori materiali e prorogare termini transitori resi critici dalla pandemia di COVID-19.

Contesto e finalità della modifica

I considerando chiariscono che il sistema precedente richiedeva, per i componenti nuovi installati in manutenzione, il modulo 1 AESA quale attestazione di conformità ai dati di progetto approvati. A seguito della modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 tramite il regolamento delegato (UE) 2021/699, per alcuni componenti il cui impatto sulla sicurezza è trascurabile in caso di non conformità è stato eliminato tale requisito. Il presente regolamento adegua quindi il 1321/2014 per consentire anche in manutenzione l’installazione di tali componenti senza modulo 1 AESA e per introdurre per i componenti sottoposti a manutenzione una soluzione equivalente fondata sulla dichiarazione di avvenuta manutenzione.

Un’ulteriore finalità è l’allineamento della nozione di "dati di manutenzione applicabili" alle nuove regole del regolamento (UE) n. 748/2012 sulle ICA e sulla loro integrazione nei certificati di omologazione. Infine, viene prorogato di sei mesi il periodo transitorio introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 per l’approvazione delle organizzazioni, in considerazione delle difficoltà operative legate al COVID-19.

Modifiche all’articolo 4 del regolamento 1321/2014: approvazione delle organizzazioni

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 4 del regolamento 1321/2014. In linea generale, le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, devono essere approvate dall’autorità competente secondo la parte 145, la parte CAMO o la parte CAO, a seconda dell’organizzazione interessata.

Per il regime transitorio:

  • fino al 24 settembre 2020 l’approvazione poteva essere rilasciata secondo l’allegato I (parte M), capitoli F e G;
  • tutte le approvazioni rilasciate in base a tali capitoli restano valide fino al 24 marzo 2022.

Sono inoltre disciplinati:

  • il riconoscimento dei certificati JAR-145 rilasciati o riconosciuti prima del 29 novembre 2003, che si considerano rilasciati ai sensi della parte 145;
  • il rilascio del modulo 3 CAO per le imprese già titolari di approvazione valida ai sensi della parte M, capitoli F o G, o della parte 145;
  • il rilascio del modulo 14 AESA per le imprese titolari di certificato CAMO valido ai sensi della parte M, capitolo G.

Per le imprese già approvate in regime transitorio, le non conformità rispetto ai nuovi requisiti di parte CAO o parte CAMO possono essere corrette fino al 24 marzo 2022; oltre tale data, la mancata correzione comporta la revoca, limitazione o sospensione del certificato, in tutto o in parte.

Installazione e manutenzione dei componenti: semplificazioni e dichiarazione di avvenuta manutenzione

Una parte centrale del regolamento riguarda il trattamento dei componenti ai sensi dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, in particolare quelli di cui al punto 21.A.307, lettera b), punti da 2) a 6).

In parte M e parte ML viene introdotta una distinzione netta tra componenti che richiedono il modulo 1 AESA e componenti per i quali tale modulo non è richiesto. Per i componenti non soggetti all’obbligo del modulo 1 AESA, la manutenzione può essere effettuata da qualsiasi persona o impresa, purché sia rilasciata una "dichiarazione di avvenuta manutenzione". Tale dichiarazione deve contenere almeno:

  • le informazioni di base sulla manutenzione eseguita;
  • la data di completamento;
  • l’identificazione della persona o impresa che la rilascia.

La dichiarazione è trattata come registro di manutenzione e come equivalente funzionale del modulo 1 AESA per il componente manutenuto.

Per alcuni casi, tuttavia, la manutenzione resta riservata a soggetti approvati:

  • i componenti diversi da quelli espressamente esclusi devono essere manutenuti da imprese approvate secondo la parte M, capitolo F, la parte 145 o la parte CAO;
  • se il componente è installato sull’aeromobile, la manutenzione può essere eseguita anche dall’impresa di manutenzione dell’aeromobile o dal personale autorizzato a certificare, con eventuale rimozione temporanea del componente per l’accesso;
  • se il componente è installato sul motore o sull’APU, la manutenzione può essere eseguita dall’impresa di manutenzione motori approvata.

Il regolamento precisa inoltre che, nei casi in cui la manutenzione sia eseguita in base alle deroghe sopra indicate, essa non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA e resta soggetta ai requisiti di riammissione in servizio dell’aeromobile.

Dati di manutenzione applicabili e coerenza con il regolamento 748/2012

Il regolamento riformula la nozione di dati di manutenzione applicabili nella parte M e nella parte ML. I dati rilevanti includono ora, in modo espresso:

  • requisiti, procedure, standard o informazioni emessi dall’autorità competente o dall’Agenzia;
  • qualsiasi direttiva di aeronavigabilità applicabile;
  • ICA applicabili e altre istruzioni di manutenzione del titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare e di altre imprese che pubblichino tali dati ai sensi della parte 21;
  • per i componenti approvati per l’installazione dal titolare dell’approvazione di progetto, le istruzioni di manutenzione del fabbricante accettate dal titolare dell’approvazione;
  • qualsiasi dato emesso ai sensi del punto 145.A.45, lettera d).

Questa modifica serve a coordinare il regolamento 1321/2014 con la disciplina aggiornata delle ICA introdotta nel regolamento (UE) n. 748/2012.

Programmi di manutenzione, personale certificante e riammissione in servizio

Tra le rettifiche principali figurano quella dell’articolo 3, paragrafo 5, e quella dell’articolo 5, paragrafo 1.

L’articolo 3, paragrafo 5, viene sostituito per chiarire che i programmi di manutenzione degli aeromobili che soddisfacevano i requisiti del punto M.A.302 applicabili prima del 24 marzo 2020 sono ritenuti conformi ai requisiti del medesimo punto o, secondo i casi, del punto ML.A.302.

L’articolo 5, paragrafo 1, viene corretto per precisare che il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi della parte 66, fatte salve le specifiche deroghe previste:

  • parte M, punti M.A.606, lettera h), M.A.607, lettera b), M.A.801, lettera c), M.A.803;
  • parte ML, punti ML.A.801, lettera c), ML.A.803;
  • parte CAO, punto CAO.A.040, lettere b) e c);
  • parte 145, punto 145.A.30, lettera j), e appendice IV.

Viene inoltre soppresso l’articolo 8, paragrafo 7, perché duplicava l’articolo 3, paragrafo 7.

Rettifiche e aggiornamenti agli allegati I, II e III

Nel dettaglio, gli allegati sono modificati per uniformare le regole di installazione e manutenzione dei componenti, nonché i requisiti di sorveglianza e certificazione.

Nella parte M:

  • il punto M.A.305 è aggiornato per riferirsi ai componenti installati su aeromobili ELA2 privi di modulo 1 AESA ma muniti di CRS e dichiarazione di accettazione del proprietario;
  • il punto M.A.501 chiarisce le condizioni di riammissibilità in servizio di componenti in condizioni soddisfacenti;
  • il punto M.A.502 disciplina in modo articolato la manutenzione dei componenti, distinguendo tra componenti installati sull’aeromobile, sul motore o sull’APU, e componenti per i quali è ammessa la manutenzione da parte di qualsiasi persona o impresa con dichiarazione di avvenuta manutenzione;
  • i punti M.A.618 e M.A.715 mantengono valide alcune approvazioni fino al 24 marzo 2022;
  • il punto M.A.802 viene riscritto per coordinare il rilascio del CRS con le nuove deroghe;
  • le appendici V e VI sono sostituite con nuovi modelli di certificato, rispettivamente il modulo 3-MF AESA e il modulo 14-MG AESA.

Nella parte 145:

  • il punto 145.A.42 viene aggiornato sulle condizioni di accettazione dei componenti e sull’installazione dei componenti di cui al punto 21.A.307, lettera b), punto 2), subordinata all’idoneità riconosciuta dal proprietario;
  • il punto 145.A.45 allinea i dati di manutenzione applicabili a quelli definiti nelle parti M e ML.

Rettifiche alla parte ML

Per la parte ML, il regolamento sostituisce la definizione di dati di manutenzione applicabili e riscrive le regole di installazione e manutenzione dei componenti. In particolare:

  • al punto ML.A.501 viene stabilito che, salvo diversa previsione, un componente può essere installato solo se in condizioni soddisfacenti, riammesso in servizio con modulo 1 AESA o equivalente e marcato conformemente alla parte 21;
  • al punto ML.A.502 i componenti accettati dal proprietario ai sensi del punto 21.A.307, lettera b), punto 2), possono essere manutenuti da qualsiasi persona o impresa, ma senza idoneità al rilascio del modulo 1 AESA;
  • viene aggiunta una nuova lettera c) al punto ML.A.502 per i componenti di cui ai punti 3) a 6) del medesimo punto 21.A.307, con introduzione espressa della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
  • il punto ML.A.802 è adeguato per prevedere il CRS dopo la manutenzione dei componenti, salvo i casi oggetto della nuova lettera c).

Rettifiche alla parte 66 e alla parte CAO

Nell’allegato III (parte 66) sono corretti vari punti relativi alla licenza di manutenzione aeronautica:

  • il punto 66.A.20, lettera b), viene allineato ai requisiti applicabili delle parti M, 145, ML e CAO;
  • il punto 66.A.25 chiarisce che, per licenze diverse dalla categoria L, la conoscenza va dimostrata mediante esame sui pertinenti moduli;
  • il punto 66.B.120 impone all’autorità competente di informare anche le imprese di manutenzione note che possano subire conseguenze dirette;
  • il capitolo E e il punto 66.B.500 sono rettificati;
  • l’appendice V è corretta sul modulo 19 AESA.

Nell’allegato V quinquies (parte CAO), sono corretti:

  • il requisito di esperienza o qualifica del personale al punto CAO.A.045, lettera a), punto 2), con riferimento a due anni per alianti e palloni e quattro anni per tutti gli altri aeromobili;
  • il punto CAO.A.105, lettera a), che introduce l’obbligo di notifica all’autorità competente prima di determinate modifiche, affinché sia valutata la continua conformità.

Entrata in vigore, applicazione e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal 18 maggio 2022, salvo il punto 1 dell’articolo 1 e alcuni punti dell’allegato I, applicabili dal 18 maggio 2021.

Il testo ribadisce infine la natura direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri, secondo la formula ordinaria del diritto UE.

Disposizioni principali

Modifica dell’approvazione delle organizzazioni di manutenzione e CAMO/CAO

L’articolo 4 del regolamento 1321/2014 è sostituito per disciplinare le approvazioni delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità secondo parte 145, parte CAMO e parte CAO. È confermata la disciplina transitoria per le approvazioni rilasciate ai sensi della parte M, capitoli F e G, valide fino al 24 marzo 2022, e sono previsti i nuovi moduli 3-MF AESA e 14-MG AESA per le imprese già titolari di specifiche approvazioni. Sono anche fissati termini per la correzione delle non conformità fino al 24 marzo 2022, con possibile revoca, limitazione o sospensione in caso di mancata correzione.

Installazione e manutenzione di componenti senza modulo 1 AESA

Viene introdotta una disciplina più proporzionata per i componenti che, ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012, non richiedono il rilascio del modulo 1 AESA. In parte M e parte ML, tali componenti possono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o impresa, purché sia rilasciata una "dichiarazione di avvenuta manutenzione" con informazioni minime sulla manutenzione, la data di completamento e l’identificazione del soggetto dichiarante; la dichiarazione vale come registro di manutenzione ed è equiparata al modulo 1 AESA per il componente interessato. Sono coerentemente adattate anche le regole di installazione e i CRS.

Aggiornamento della definizione di dati di manutenzione applicabili

Le definizioni contenute nei punti M.A.401 e ML.A.401 sono allineate al regolamento (UE) n. 748/2012: i dati di manutenzione applicabili comprendono requisiti, procedure, standard e informazioni dell’autorità competente o dell’Agenzia, direttive di aeronavigabilità applicabili, ICA e istruzioni di manutenzione del titolare dell’approvazione di progetto o di omologazione, istruzioni per componenti approvati per l’installazione e altri dati emessi ai sensi del punto 145.A.45, lettera d).

Requisiti di installazione dei componenti e validità dei certificati

Sono modificate le regole sull’installazione di componenti in parte M, parte ML e parte 145 per precisare quando un componente può essere installato solo se in condizioni soddisfacenti, riammesso in servizio con modulo 1 AESA o equivalente e correttamente marcato. Per i componenti accettati dal proprietario ai sensi del punto 21.A.307, lettera b), punto 2), è sufficiente l’accettazione del proprietario alle condizioni previste. Sono inoltre adeguati i criteri per il rilascio del CRS dopo manutenzione dei componenti e per la validità delle approvazioni transitorie fino al 24 marzo 2022.

Rettifiche alle norme su licenze, personale certificante e approvazioni

Sono corretti l’articolo 3, paragrafo 5, sull’applicabilità dei programmi di manutenzione, l’articolo 5, paragrafo 1, sui requisiti di qualifica del personale autorizzato a certificare, e l’articolo 8, paragrafo 7, che viene soppresso per eliminare una duplicazione. Vengono inoltre rettificati punti degli allegati I, III, V ter e V quinquies, con aggiornamenti su qualifiche, procedure d’esame, notifiche all’autorità e certificazioni di manutenzione e revisione dell’aeronavigabilità.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal 18 maggio 2022, con eccezione dell’articolo 1, punto 1), e dell’allegato I, punti 5), 6) e 8), applicabili dal 18 maggio 2021.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaaeronavigabilitàmanutenzione aeronauticaregimi autorizzativi e transitori

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