Regolamento (UE) 2021/550
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/550 della Commissione del 26 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Radicchio Rosso di Treviso» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Radicchio Rosso di Treviso", dopo l'esame della domanda presentata dall'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione precisa che la modifica è stata pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione, dispone l'approvazione. Il testo contiene essenzialmente una decisione di approvazione e le disposizioni finali su entrata in vigore e applicabilità diretta.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Radicchio Rosso di Treviso".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Radicchio Rosso di Treviso" e, quindi, ai prodotti agricoli/alimentari commercializzati sotto tale IGP nell'Unione europea. Riguarda in particolare l'aggiornamento del relativo disciplinare approvato dalla Commissione; non disciplina nuove categorie di operatori ma incide sui requisiti di produzione e/o specificazione del prodotto. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Radicchio Rosso di Treviso"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/550 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Radicchio Rosso di Treviso" (IGP). L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura ordinaria di esame, pubblicazione e assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale base per l'adozione del regolamento di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, è stata esaminata la domanda dell'Italia relativa alla modifica del disciplinare della IGP, originariamente registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 e successivamente modificata dal regolamento (CE) n. 784/2008.
Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), al fine di consentire eventuali opposizioni. La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone l'approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in GU per il nome "Radicchio Rosso di Treviso" (IGP). Il regolamento non contiene nel testo fornito il dettaglio sostanziale delle modifiche al disciplinare, limitandosi a confermarne l'approvazione formale.
Entrata in vigore e portata
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome "Radicchio Rosso di Treviso" (IGP), in quanto qualificata come modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Presupposti procedurali dell'approvazione
La Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012; la domanda è stata pubblicata in GU ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non sono state notificate opposizioni ai sensi dell'articolo 51.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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