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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/923

Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri armonizzati per individuare il personale degli enti creditizi e di talune imprese di investimento che ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell’ente. I criteri sono sia qualitativi sia quantitativi e servono a supportare l’applicazione delle regole prudenziali in materia di remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE. Il testo disciplina inoltre la possibilità di esclusione, previa approvazione dell’autorità competente, nei casi in cui l’ente dimostri che l’impatto sul rischio non è sostanziale, e abroga il precedente regolamento delegato (UE) n. 604/2014 con una breve sopravvivenza transitoria per le imprese di investimento.

Criteri tecnici per individuare il personale degli enti creditizi e delle imprese di investimento le cui attività incidono in modo sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, ai fini delle politiche di remunerazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti alla direttiva 2013/36/UE, sia su base individuale sia su base consolidata o subconsolidata ai sensi dell’articolo 109 della medesima direttiva, per la valutazione del personale rilevante ai fini dell’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE. Le regole riguardano in particolare l’identificazione di membri del personale e categorie di personale che, pur non rientrando automaticamente tra quelli di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva, hanno un impatto comparativamente altrettanto rilevante sul profilo di rischio. È prevista una disciplina transitoria per le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali continua ad applicarsi il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 fino al 26 giugno 2021.

Criteri tecnici per l’individuazione del personale rilevante ai fini della remunerazione

Il regolamento delegato (UE) 2021/923 integra la direttiva 2013/36/UE stabilendo norme tecniche di regolamentazione per identificare il personale degli enti la cui attività professionale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. Il testo si colloca nel quadro delle politiche di remunerazione prudenziali e mira a garantire che gli incentivi retributivi siano coerenti con una gestione prudente del rischio.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il legislatore europeo intende ampliare e precisare i criteri di individuazione del personale rilevante oltre le categorie già espressamente richiamate dall’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Viene sottolineato che l’impatto sul rischio può derivare non solo da chi assume rischi direttamente, ma anche da chi esercita responsabilità manageriali su unità operative rilevanti o su funzioni di controllo, nonché da chi fornisce supporto interno essenziale o opera in aree con forte incidenza operativa e regolamentare.

Definizioni e nozioni funzionali

L’articolo 1 introduce definizioni essenziali per l’applicazione uniforme del regolamento. La "responsabilità manageriale" riguarda chi guida unità operative o funzioni di controllo con adeguato livello di reporting; la "funzione di controllo" comprende attività indipendenti di monitoraggio e valutazione dei rischi, inclusi risk management, compliance e internal audit. L’"unità operativa/aziendale rilevante" è quella che assorbe almeno il 2 % del capitale interno dell’ente oppure è considerata dall’ente come avente un impatto sostanziale sul capitale interno, oltre alle linee di business principali ai sensi della direttiva 2014/59/UE.

Ambito di applicazione e livello di valutazione

L’articolo 2 distingue tra applicazione su base individuale e su base consolidata o subconsolidata. Nel primo caso la valutazione del rischio riguarda il singolo ente; nel secondo, il profilo di rischio da considerare è quello del gruppo o della struttura consolidata pertinente. Per il criterio quantitativo basato sulla remunerazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), la remunerazione va considerata a livello di ente o di perimetro di consolidamento. Il criterio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), invece, opera soltanto a livello individuale.

Criteri qualitativi: funzioni, poteri e responsabilità

L’articolo 5 individua una serie di posizioni che, per natura delle responsabilità, fanno presumere un impatto significativo sul profilo di rischio. Tra queste vi sono i responsabili di aree chiave quali affari legali, contabilità, finanza, fiscalità, analisi economiche, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, risorse umane, remunerazione, tecnologie dell’informazione, sicurezza delle informazioni e outsourcing di funzioni essenziali o importanti. Sono inoltre rilevanti i responsabili di categorie di rischio previste dagli articoli 79-87 della direttiva 2013/36/UE e i membri con diritto di voto dei comitati che gestiscono tali rischi.

Lo stesso articolo disciplina anche criteri legati ai poteri decisionali su esposizioni al rischio di credito, su operazioni del portafoglio di negoziazione e su nuove iniziative/prodotti. Le soglie quantitative richiamate includono, per il credito, esposizioni con importo nominale per operazione pari almeno allo 0,5 % del CET1 dell’ente e almeno 5 milioni di EUR; per il trading, soglie collegate allo 0,5 % del CET1 in metodo standardizzato o al 5 % del limite interno VaR nel metodo dei modelli interni.

Criteri quantitativi: remunerazione e presunzione di rischio

L’articolo 6 introduce due criteri quantitativi alternativi. È considerato rilevante il personale a cui è stata attribuita una remunerazione complessiva almeno pari a 750.000 EUR nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio. Inoltre, negli enti con più di 1.000 dipendenti, rientra nel perimetro anche lo 0,3 % del personale con le remunerazioni individuali più elevate.

Questi criteri possono essere disapplicati solo se l’ente dimostra che il soggetto opera in un’unità non rilevante oppure che, tenuto conto dei criteri dell’articolo 3, le attività non incidono in modo significativo sul profilo di rischio dell’unità rilevante. In tali casi è necessaria la previa approvazione dell’autorità competente. Se la remunerazione complessiva raggiunge o supera 1.000.000 EUR, l’approvazione è concessa solo in circostanze eccezionali, che devono essere dimostrate dall’ente, valutate dall’autorità di vigilanza e comunicate preventivamente all’ABE.

Calcolo della remunerazione e riferimenti temporali

L’articolo 7 chiarisce come calcolare la remunerazione complessiva media dei membri dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza. Il calcolo comprende remunerazione fissa e variabile di tutti i membri dell’organo di gestione nelle funzioni di gestione e sorveglianza e dell’alta dirigenza. La remunerazione variabile già attribuita ma non ancora corrisposta va considerata al valore di attribuzione, senza applicare sconti né tenere conto di malus o clawback. Tutti gli importi vanno calcolati al lordo e su base equivalente a tempo pieno. Le politiche di remunerazione devono inoltre individuare l’anno di riferimento da usare per la componente variabile.

Abrogazione del regime precedente e transizione

Con l’articolo 8 viene abrogato il regolamento delegato (UE) n. 604/2014, che conteneva la disciplina precedente sui criteri qualitativi e quantitativi per l’identificazione del personale rilevante. È però previsto un regime transitorio per le imprese di investimento, che continuano ad applicare il regolamento abrogato fino al 26 giugno 2021.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

L’articolo 9 stabilisce l’entrata in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e ribadisce la natura obbligatoria e direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce "responsabilità manageriale", "funzione di controllo" e "unità operativa/aziendale rilevante". La nozione di responsabilità manageriale include la guida di un’unità operativa o di una funzione di controllo con reporting all’organo di gestione o all’alta dirigenza, nonché la guida di unità subordinate in un grande ente. La funzione di controllo è una funzione indipendente che valuta, esamina o riferisce sui rischi e include gestione dei rischi, conformità e audit interno. L’unità operativa/aziendale rilevante è quella che assorbe almeno il 2 % del capitale interno dell’ente o che l’ente valuta come avente un impatto sostanziale sul capitale interno, oppure una linea di business principale ai sensi della direttiva 2014/59/UE.

Criteri di applicazione individuale e su base consolidata

L’articolo 2 stabilisce che, se il regolamento si applica su base individuale, la valutazione dei criteri degli articoli 3-6 avviene rispetto al profilo di rischio del singolo ente. Se si applica su base consolidata o subconsolidata, la valutazione si riferisce al profilo di rischio dell’impresa madre o della società di partecipazione finanziaria o mista pertinente. Sempre l’articolo 2 chiarisce che, per il criterio quantitativo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), si considera la remunerazione attribuita dall’ente o, in caso di consolidato, da qualsiasi entità inclusa nel perimetro; il criterio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), si applica solo su base individuale.

Criteri per l’unità operativa/aziendale rilevante

L’articolo 3 impone agli enti di applicare, nelle politiche di remunerazione, sei fattori per stabilire se le attività di un membro del personale incidano in modo significativo sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante: profilo di rischio dell’unità, distribuzione del capitale interno, limiti di rischio, indicatori di rischio e di risultato usati ai sensi dell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, criteri di risultato dell’articolo 94, paragrafo 1, e doveri/poteri del personale interessato.

Individuazione del personale con impatto comparativamente altrettanto rilevante

L’articolo 4 prevede che gli enti identifichino come rilevante il personale o le categorie di personale che soddisfano i criteri qualitativi o quantitativi di cui agli articoli 5 o 6. Il criterio è formulato in termini di impatto sul profilo di rischio comparativamente altrettanto rilevante rispetto al personale già individuato dall’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

Criteri qualitativi

L’articolo 5 elenca le ipotesi in cui il personale è considerato rilevante in ragione delle responsabilità manageriali o dei poteri esercitati. Rientrano, tra l’altro, i responsabili di aree come affari legali, contabilità, finanza e fiscalità, analisi economiche, AML/CFT, risorse umane, politica retributiva, IT, sicurezza delle informazioni e outsourcing di funzioni essenziali o importanti. Sono inoltre rilevanti i responsabili di categorie di rischio ex articoli 79-87 della direttiva 2013/36/UE, chi può approvare o vetoare esposizioni al rischio di credito sopra determinate soglie, chi decide su operazioni di trading oltre soglie patrimoniali o VaR, chi guida gruppi di soggetti con poteri di impegno e chi decide sui nuovi prodotti.

Criteri quantitativi e soglie di remunerazione

L’articolo 6 stabilisce due criteri quantitativi: remunerazione complessiva pari o superiore a 750.000 EUR nell’esercizio precedente o per tale esercizio, e appartenenza, negli enti con oltre 1.000 dipendenti, allo 0,3 % del personale con la remunerazione individuale più elevata. I criteri non si applicano se l’ente dimostra, con approvazione preventiva dell’autorità competente, che il personale opera solo in un’unità non rilevante o che le sue attività non incidono significativamente sul profilo di rischio dell’unità rilevante. Per compensi pari o superiori a 1.000.000 EUR, l’approvazione è concessa solo in circostanze eccezionali, che devono essere dimostrate dall’ente e valutate dall’autorità competente, la quale deve informare l’ABE prima dell’approvazione.

Calcolo della remunerazione complessiva media e della remunerazione variabile

L’articolo 7 disciplina il calcolo della remunerazione complessiva media dei membri dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza, includendo remunerazione fissa e variabile di tutti i membri dell’organo di gestione nelle funzioni di gestione e sorveglianza e dell’alta dirigenza. La remunerazione variabile attribuita ma non ancora versata è valutata al suo valore di attribuzione, senza sconto e senza considerare malus o clawback. Gli importi sono calcolati al lordo e su base equivalente a tempo pieno. Le politiche di remunerazione devono fissare l’anno di riferimento per la remunerazione variabile, che può essere l’anno precedente l’esercizio in cui la remunerazione è attribuita oppure l’anno precedente l’esercizio per il quale è attribuita.

Abrogazione e disciplina transitoria

L’articolo 8 abroga il regolamento delegato (UE) n. 604/2014, ma prevede che esso continui ad applicarsi alle imprese di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 26 giugno 2021. Il considerando richiama il coordinamento con la direttiva (UE) 2019/2034 e l’esigenza di evitare costi ingiustificati di adeguamento per tali imprese fino alla data di recepimento nazionale.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 9 dispone che il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialeremunerazione bancariagovernance internagestione del rischiomercato dei servizi finanziari

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