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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19764/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un lavoratore e un ente sanitario pubblico. Il lavoratore aveva agito per ottenere il ristoro conseguente alla ritenuta illegittimità dell'apposizione del termine e la Corte territoriale aveva accolto la domanda. L’ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) omessa pronuncia sull’eccezione secondo cui la domanda sarebbe stata di condanna specifica e avrebbe dovuto essere rigettata per difetto di prova del quantum, in particolare dell’ultima retribuzione globale di fatto; (2) omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva, assumendo che il soggetto obbligato sarebbe lo Stato per mancata attuazione della direttiva 1999/70/CE e non il datore di lavoro; (3) erroneità della valutazione sull’ingiustificatezza dei termini apposti ai contratti, sostenendo che l’esigenza di garantire la continuità del servizio sanitario e i livelli minimi di assistenza giustificasse i contratti a termine e che la Corte d’appello avesse trascurato tali elementi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure: la prima per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e perché la domanda non risultava con certezza essere una condanna specifica; la seconda perché il motivo era manifestamente infondato, essendo la responsabilità riferibile al datore di lavoro che ha posto in essere la violazione delle norme interne sul termine; la terza perché l’impugnazione non aggrediva una ratio decidendi autonoma e assorbente, ossia il superamento del limite massimo di 36 mesi, oltre al fatto che la giustificazione addotta era stata comunque ritenuta riferibile a esigenze non meramente temporanee.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali, dando altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione impugnata è quindi rimasta ferma. La Corte ha precisato che le doglianze processuali sulla motivazione, quando investano questioni di diritto o siano formulate senza adeguata specificità, non sono idonee a fondare la cassazione; inoltre, la questione della legittimazione passiva era mal posta perché la responsabilità discendeva direttamente dalle violazioni imputate al datore di lavoro; infine, la censura sul termine era sterile poiché non attaccava la ratio autonoma del superamento dei 36 mesi, sufficiente da sola a sorreggere il decisum.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia non è utile quando la censura investe questioni di diritto già comunque decise correttamente dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale è stato invocato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto le censure inidonee per difetto di specificità o manifesta infondatezza.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’argomentazione critica immediatamente fondata sul contenuto degli atti; il richiamo generico alle conclusioni di merito non basta.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La causa non è stata ricondotta all’inattuazione della direttiva in sé, ma alla violazione delle norme interne che regolano causale, durata massima e proroghe dei contratti a termine.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Quando il motivo è manifestamente infondato e la decisione impugnata è conforme a giurisprudenza consolidata, il ricorso è dichiarato inammissibile in senso sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le censure processuali in cassazione devono essere formulate con specificità, indicando in modo puntuale gli atti e il loro contenuto rilevante; un motivo che si fondi solo su un richiamo generico alle conclusioni di merito è inammissibile.
  • L’omessa motivazione o omessa pronuncia su questioni di diritto non comporta cassazione quando la soluzione adottata dal giudice di merito è comunque corretta; in tal caso la motivazione può essere semplicemente rettificata.
  • In materia di contratti a termine, la responsabilità per l’illegittima apposizione del termine ricade sul datore di lavoro che abbia posto in essere la violazione delle norme interne, non essendo necessario spostare il tema sulla sola responsabilità dello Stato per la direttiva europea.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione di una ratio assorbente rende il ricorso inammissibile.
  • La giustificazione del termine deve misurarsi con esigenze realmente temporanee e non con bisogni ordinari o durevoli dell’organizzazione; se il giudice di merito accerta il superamento del limite massimo di durata, tale profilo è di per sé decisivo e rende irrilevanti ulteriori difese sulla causale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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