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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04565/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo: 1) l'omessa comunicazione telematica all'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale; 2) la violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse già decorso. La Corte ha rilevato che, nel rito cartolare introdotto dalla riforma Cartabia e vigente dal 1° luglio 2024, non è previsto alcun obbligo di comunicazione alle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero né in appello ex art. 598-bis c.p.p. né in cassazione ex art. 611 c.p.p.; quanto alla prescrizione, ha ritenuto il motivo generico e privo di autosufficienza, poiché non teneva conto delle plurime cause di sospensione emergenti dagli atti. Ha inoltre affermato che, in ogni caso, la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di appello, e che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, perché tale adempimento non è più previsto dal rito cartolare vigente. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato e comunque inammissibile per difetto di specificità il motivo sulla prescrizione, osservando che il ricorrente non ha rappresentato in modo compiuto la sequenza processuale né dimostrato la maturazione del termine di legge; la prescrizione risultava comunque maturata solo in data 9/08/2025, successivamente alla sentenza d'appello. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 598-bis c.p.p.

    Nel procedimento di appello cartolare non è previsto l'obbligo di comunicazione alle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero; è sufficiente il deposito delle richieste nei termini.

  • art. 611 c.p.p.

    Nel procedimento cartolare di cassazione non è previsto l'obbligo di comunicazione alle altre parti delle conclusioni del Procuratore generale; le richieste sono semplicemente rese disponibili in cancelleria.

  • art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

    Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore determina la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento.

  • art. 108 c.p.p.

    Richiamato solo per escludere che i rinvii considerati potessero essere qualificati come termini a difesa in assenza delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 581 c.p.p.

    La deduzione della prescrizione richiede specificità e autosufficienza del ricorso, con puntuale rappresentazione della sequenza procedimentale e degli elementi utili al calcolo del termine.

Massime di principio

  • Nel procedimento cartolare introdotto dalla riforma Cartabia, le conclusioni del pubblico ministero non devono essere comunicate d'ufficio alle altre parti né in appello né in cassazione: le parti possono prenderne visione e richiederne copia in cancelleria.
  • La prescrizione non può essere dedotta con argomentazioni generiche o meramente aritmetiche: il ricorrente deve indicare in modo specifico l'intera sequenza processuale e tutte le cause di sospensione rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il rinvio del processo chiesto dalla difesa sospende la prescrizione per tutta la durata del differimento, indipendentemente dalle ragioni della richiesta e dal consenso o dissenso delle altre parti.
  • Se la prescrizione matura solo dopo la sentenza impugnata, il suo rilievo è precluso quando il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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