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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5353 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA relativo al 1995, ritenendo adeguatamente giustificati i movimenti bancari e provata l'effettività delle operazioni di locazione fatturate. Il ricorso è stato notificato al difensore domiciliatario del contribuente, ma la segretaria dello studio ha dichiarato che M. G. era deceduto. L'Agenzia ha chiesto il rinvio per rinnovare la notifica nei confronti degli eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorso era stato notificato contro una persona non più esistente e quindi non era stato instaurato il rapporto processuale nei confronti della giusta parte. La Corte ha escluso la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., poiché non si trattava di una semplice nullità della notificazione, ma di un errore nella individuazione del destinatario dell'impugnazione. L'impugnante avrebbe dovuto individuare e notificare tempestivamente il ricorso agli eredi, secondo gli artt. 328 e 330 c.p.c. Non sono state liquidate le spese, in ragione della contumacia della parte intimata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2

    Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti bancari per presumere ricavi o operazioni imponibili non dichiarati, salvo che il contribuente fornisca adeguata giustificazione dei versamenti e dei prelevamenti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3

    Rinvia, per il termine lungo di impugnazione delle sentenze tributarie, alla disciplina dell'art. 327 c.p.c.

  • Art. 286 c.p.c.

    Prevede modalità specifiche di notificazione della sentenza agli eredi quando la parte decede dopo la discussione, ma non consente di notificare l'impugnazione alla parte deceduta né dimostra una ultrattività illimitata del mandato del difensore.

  • Art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione prevista per la nullità della notificazione non è applicabile quando l'impugnazione è stata indirizzata a un soggetto deceduto, poiché il vizio riguarda la vocatio in ius e l'individuazione della parte, non una mera irregolarità notificatoria.

  • Art. 300 c.p.c.

    La disciplina dell'interruzione del processo non consente di superare la necessità di instaurare il grado di impugnazione nei confronti degli eredi della parte deceduta.

  • Art. 303 c.p.c., comma 2

    Consente, in determinate ipotesi, la notificazione collettiva e impersonale agli eredi, ma sempre nei confronti degli eredi e non della persona deceduta.

  • Art. 327 c.p.c.

    Disciplina il termine lungo per proporre impugnazione e, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva una proroga quando l'evento interruttivo si verificava nel secondo semestre del termine.

  • Art. 328 c.p.c.

    Quando la parte muore dopo la notificazione della sentenza, interrompe il termine per impugnare e fa decorrere un nuovo termine dalla rinnovazione della notificazione agli eredi, così da garantire che il nuovo grado sia instaurato tra le parti effettive.

  • Art. 330 c.p.c., comma 2

    Consente, in caso di morte successiva alla notificazione della sentenza, di notificare l'impugnazione collettivamente e impersonalmente agli eredi nel domicilio eletto o presso il procuratore costituito, ma l'atto deve comunque essere diretto agli eredi.

  • Art. 153 c.p.c., comma 2

    La rimessione in termini per causa non imputabile non è stata ritenuta applicabile al caso, anche perché la disposizione, introdotta nel 2009, non era applicabile al procedimento instaurato anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • Art. 111 Cost., comma 2

    Il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata impone alla parte che intende impugnare di attivarsi tempestivamente per individuare la corretta controparte, evitando la decadenza.

Massime di principio

  • Se una parte muore dopo la sentenza ma prima della notifica dell'impugnazione, il nuovo grado deve essere instaurato nei confronti degli eredi, non della persona deceduta.
  • La notifica dell'impugnazione al precedente difensore o domiciliatario del defunto non è normalmente sufficiente: il mandato non si considera automaticamente ultrattivo per i gradi successivi.
  • La notificazione contro un soggetto deceduto determina inammissibilità per difetto della giusta parte, non una semplice nullità sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Chi propone l'impugnazione deve verificare tempestivamente l'attualità della controparte e utilizzare, quando ricorrono i presupposti, le forme di notifica agli eredi previste dagli artt. 328 e 330 c.p.c.
  • L'eventuale mancata comunicazione del decesso da parte del difensore della controparte non esonera automaticamente l'impugnante dall'onere di attivarsi durante il termine per impugnare.
  • In materia tributaria, le presunzioni derivanti dai movimenti bancari possono essere superate dal contribuente mediante documentazione analitica e coerente che dimostri la natura non imponibile o estranea all'attività d'impresa delle operazioni.

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