Sentenza n. 232/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando la mancata opposizione dell’Amministrazione resistente. Ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla concorde volontà delle parti. La decisione non contiene una valutazione nel merito della legittimità del diniego prefettizio.
Atto impugnato: diniego prefettizio della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento prefettizio del 1° dicembre 2023, con il quale era stata respinta la domanda di rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale. Nel corso del giudizio, dopo una richiesta del Presidente volta a verificare l’attualità dell’interesse, il ricorrente ha dichiarato all’udienza pubblica del 29 aprile 2026 di rinunciare al ricorso. L’Amministrazione resistente non si è opposta alla rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, non opposta dall’Amministrazione, conduce alla definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso, della quale il Collegio ha preso atto ai fini della definizione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla pronuncia sull’estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se non è opposta dall’Amministrazione resistente, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- In presenza della concorde volontà delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
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