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Sentenza

Sentenza n. 744/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 6445/2024, pubblicata il 07.10.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro all'esito del giudizio R.G. n. 7639/2024, e divenuta cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202504824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che condannava il Ministero al pagamento di euro 4.467,20 oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 6445/2024 del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, divenuta cosa giudicata, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle euro 4.467,20, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una nota dell'istituto scolastico competente comprovante l'avvenuto pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, domandando al contempo la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, a seguito del pagamento intervenuto nelle more, era stato conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione aveva adempiuto al giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del ricorso per l'ottemperanza del giudicato; nel caso concreto, l'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può porre le spese a carico dell'Amministrazione quando questa abbia adempiuto al comando giudiziale soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, anche se l'adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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