Sentenza n. 72/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento dell'illegittimo silenzio serbato dal Comune di Foglianise in ordine all'istanza dell'11.4.2025 così come integrata con l'istanza/diffida prot. n. 425/is del 9.5.2025, concretizzatosi in data 9.6.2025 e per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Foglianise di riscontrare l'istanza ivi contenuta con un espresso provvedimento a mezzo del quale siano esercitate le attività di controllo e sanzionatorie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (in particolare dell'art. 27 ovvero degli artt. 31 e ss).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Foglianise sull'istanza/diffida volta a sollecitare i poteri di vigilanza e sanzionatori edilizi e la valutazione dell'autotutela sulla SCIA in sanatoria e sull'autorizzazione sismica in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Comune su un'istanza dell'11 aprile 2025, integrata dalla diffida prot. n. 425/is del 9 maggio 2025. Ha dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse ad agire in ragione della vicinitas, della qualità di comproprietaria pro quota delle parti comuni e dell'incidenza dell'intervento edilizio contestato — apertura di un passaggio e realizzazione di una cerchiatura o rinforzo su una parete portante — su una parte comune dell'edificio. Ha denunciato la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, sostenendo l'obbligo del Comune di avviare e concludere con un provvedimento espresso il procedimento di controllo e sanzione edilizia. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000, assumendo la falsità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata e il conseguente obbligo di autotutela, nonché ulteriori profili di illegittimità della SCIA in sanatoria e dell'autorizzazione sismica in sanatoria, relativi alla carente asseverazione dello stato dei luoghi. Il Comune non ha adottato un provvedimento espresso, depositando soltanto una relazione dell'ufficio secondo cui i titoli soddisfacevano la normativa edilizia. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del rito sul silenzio, sostenendo che l'autotutela fosse discrezionale e non coercibile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sia la legittimazione sia l'interesse a ricorrere della proprietaria, in considerazione della vicinitas, della comproprietà delle parti comuni e dell'incidenza dell'intervento sulla parete portante comune. Ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 2 l. 241/1990, ritenendolo assorbente, e ha affermato che, in combinato disposto con l'art. 27 d.P.R. 380/2001, l'amministrazione deve avviare e concludere il procedimento conseguente all'istanza nei termini di legge. La relazione dell'ufficio comunale non è stata considerata un provvedimento a rilevanza esterna idoneo a far cessare l'interesse o la materia del contendere. Il giudice ha inoltre escluso l'inammissibilità del ricorso, rilevando che, nel particolare ambito dell'art. 19, comma 4, l. 241/1990, l'amministrazione ha l'obbligo di rispondere all'istanza volta a sollecitare i controlli tardivi sulla SCIA e di valutare la sussistenza dei presupposti dell'autotutela doverosa, pur restando non vincolato l'esito sostanziale della valutazione. Il Comune è stato quindi ordinato a pronunciarsi espressamente e motivatamente sull'istanza/diffida entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, per provvedere entro gli ulteriori trenta giorni; il compenso, determinato in euro 1.000, è stato posto a carico del Comune. Le spese di giudizio sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio.
art. 2 l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
Impone all'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente a un'istanza, entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il termine legale suppletivo di trenta giorni.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Rileva quale base dei poteri comunali di vigilanza e sanzione in materia edilizia, il cui esercizio deve essere riscontrato mediante un procedimento espresso quando sussiste uno specifico obbligo di provvedere.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies
Dopo la scadenza dei termini ordinari di controllo sulla SCIA, impone comunque all'amministrazione di adottare i provvedimenti repressivi o conformativi quando ricorrono le condizioni dell'art. 21-nonies; l'amministrazione deve quindi rispondere all'istanza, mentre conserva discrezionalità nella verifica concreta dei presupposti e nel contenuto finale.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato quale parametro per verificare la sussistenza delle condizioni dell'autotutela doverosa prevista dall'art. 19, comma 4, l. 241/1990.
artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla dedotta falsità delle dichiarazioni rese nella pratica edilizia, ma il giudice non li ha esaminati nel merito, avendo accolto il ricorso sulla violazione dell'obbligo di provvedere.
Massime di principio
- Quando un privato titolare di una posizione differenziata e qualificata presenta un'istanza che sollecita i poteri comunali di vigilanza e sanzione edilizia, l'amministrazione, ove sussista un obbligo di provvedere, deve avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il termine legale suppletivo.
- La relazione interna o endoprocedimentale di un ufficio comunale, priva di autonoma rilevanza esterna e non comunicata come determinazione conclusiva, non equivale al provvedimento espresso richiesto dall'art. 2 l. 241/1990 e non determina, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio avverso il silenzio.
- La vicinitas e la comproprietà pro quota delle parti comuni, unite all'incidenza dell'intervento edilizio su una struttura comune dell'edificio, sono sufficienti a fondare la legittimazione e l'interesse del proprietario confinante a sollecitare i controlli edilizi e a contestare l'inerzia dell'amministrazione.
- Nel caso dei controlli tardivi sulla SCIA previsto dall'art. 19, comma 4, l. 241/1990, l'amministrazione ha l'obbligo di rispondere all'istanza del privato e di valutare la sussistenza delle condizioni dell'art. 21-nonies, sebbene l'obbligo di provvedere non vincoli l'amministrazione ad adottare una determinata misura repressiva o conformativa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, senza sostituire anticipatamente la propria valutazione a quella amministrativa sull'esito sostanziale del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →