Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione, con due sottomotivi: (1) omissione della valutazione della "petulanza" o di un biasimevole motivo nella motivazione della condotta ascritta; (2) censura circa l'inesistenza del reato per la brevità dell'episodio (una singola condotta stradale), sostenendo che la condotta non integrerebbe il reato di molestie ex art. 660 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stato confermato che la condotta della ricorrente (seguire e ostacolare con improvvise accelerazioni e frenate il veicolo della persona offesa fino al semaforo) integra il reato di molestie o disturbo alle persone ex art. 660 cod. pen., anche se consistente in un unico episodio. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, ha escluso vizi logici o giuridici e ha negato la fondatezza delle censure sulla brevità dell'azione e sulla mancanza di riferimenti a vetture interposte. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; conferma della condanna all'ammenda di 200 euro; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi alla parte civile per mancata attività processuale utile.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Il reato di molestia o disturbo alle persone può essere integrato anche da una singola azione consistente nell'ostruire o turbate la libertà altrui; non richiede necessariamente abitualità e può realizzarsi con un unico episodio idoneo a recare turbamento.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137
Norma richiamata in relazione alla procedura di invio della requisitoria in forma scritta e alla trattazione camerale in Cassazione nell'ambito delle misure emergenziali; comporta che la requisitoria del Procuratore Generale possa essere trasmessa per iscritto in assenza di istanza di trattazione orale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11198 del 18/02/2020, Cirioni; Sez. 6, n. 43439 del 23/11/2020, N.)
Principio secondo cui il seguire insistentemente una persona o il suo veicolo, con manovre pericolose o ostruzionistiche, è idoneo a integrare il reato di molestia/disturbo; conferma che il reato può sussistere anche per un singolo episodio.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale usato per motivare l'obbligo di condannare il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso risulta inammissibile e sussistono profili di colpa nel ricorso stesso.
Massime di principio
- Il reato di molestie o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. può essere integrato anche da un'unica condotta (non è necessaria l'abitualità): un episodio isolato ma idoneo a turbare la tranquillità altrui è sufficiente.
- Condotte stradali consistenti nel seguire, ostacolare o mettere in pericolo con manovre (improvvise accelerazioni e frenate, inseguimenti, ostruzioni) possono essere qualificate come molestia o disturbo alla persona.
- La brevità temporale della condotta non esclude automaticamente l'integrazione del reato: rileva l'idoneità dell'azione a recare turbamento o interferire nella libertà altrui.
- In sede di impugnazione è necessario dedurre vizi di diritto o inesattezze logiche nella motivazione; richieste di rivalutazione puramente fattuali, prive di vizi di motivazione, difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile possono essere ordinate condanne alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, specialmente se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- La parte civile ha diritto alla liquidazione solo se ha concretamente svolto attività utile (anche scritta) a favore della decisione; mera richiesta senza attività rilevante può essere respinta.
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