Cassazione Civile, Ordinanza n. 10459/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione della ricorrente dall'effetto pieno di una procedura selettiva interna dell'INPS finalizzata all'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità con decorrenza 1.1.2008. La Corte d'appello aveva ritenuto che la graduatoria fosse stata formata ma non approvata formalmente dal Consiglio di amministrazione, e che il blocco normativo introdotto dall'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, avesse inciso sulla possibilità di riconoscere la progressione in termini economici, limitando il rimedio alla sola perdita di chance per alcuni periodi. La ricorrente principale ha censurato tale decisione deducendo: 1) violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il giudice ordinario, in presenza di un diritto soggettivo maturato per effetto dell'offerta al pubblico contenuta nel bando e della conclusione della selezione, potesse sostituirsi all'amministrazione nell'adozione dell'atto formale di approvazione; 2) violazione delle norme contrattuali collettive e dell'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, per avere la Corte negato la tutela specifica nonostante l'inadempimento datoriale e il consolidarsi del diritto alla progressione; 3) violazione degli artt. 1218, 2043 e 2058 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede, per non avere qualificato il ritardo nella selezione come inadempimento causativo non di mera chance, ma di mancata promozione certa, con risarcimento integrale e riflessi su previdenza e TFS. L'INPS, con ricorso incidentale, ha contestato: 1) la giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la procedura fosse ancora incompleta perché non approvata la graduatoria; 2) il capo della sentenza che ha riconosciuto il danno da perdita di chance per periodi non espressamente devoluti in appello, denunciando violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum; 3) la qualificazione della procedura come ancora suscettibile di approvazione, sostenendo che mancasse un requisito contrattuale non realizzabile per effetto dello ius superveniens e dell'abrogazione della disciplina collettiva di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando il primo motivo del ricorso incidentale dell'INPS. Ha poi accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, affermando che, una volta formata la graduatoria in coerenza con il bando e mancando solo l'atto formale di approvazione, non era legittimo negare la tutela specifica di attuazione dell'offerta al pubblico; ha inoltre ritenuto che l'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 non vietasse la prosecuzione delle procedure selettive, ma limitasse gli effetti economici delle progressioni per gli anni 2011-2013, poi prorogati. È stato rigettato il terzo motivo del ricorso incidentale. Sono rimasti assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale e il terzo motivo del ricorso principale, entrambi concernenti la quantificazione del danno. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative a procedure selettive interne che non comportano il passaggio ad altra area o qualifica, e consente di adottare anche sentenze di condanna al facere quando si controverte di diritti soggettivi
art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
"Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"
Non introduce un divieto assoluto di indizione o completamento delle procedure di progressione, ma limita gli effetti economici delle progressioni nei periodi indicati
artt. 1362 c.c. e ss.
Richiamati per l'interpretazione delle clausole collettive e della disciplina contrattuale applicabile alla procedura selettiva
art. 1218 c.c.
Richiamato come parametro della responsabilità da inadempimento dell'amministrazione datrice
art. 2043 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità aquiliana e la risarcibilità del danno da mancata promozione
art. 2058 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela risarcitoria in forma specifica o equivalente
art. 112 c.p.c.
Invocato dall'INPS per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 436, comma 3, primo periodo, c.p.c.
Invocato dall'INPS per sostenere che la Corte d'appello abbia pronunciato oltre i limiti devolutivi dell'appello
art. 85 CCNL 1.8.2006
Richiamato per la disciplina contrattuale della procedura di progressione interna
art. 17 CCNL 10.7.1997
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina collettiva della progressione
art. 13 CCNL 1.7.2006
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina collettiva della progressione
art. 12 CCNL 21.7.2010
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina collettiva della progressione
Accordo sindacale 20.7.2007
Richiamato quale fonte applicativa della clausola contrattuale sulla procedura selettiva
punto 17 della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 914/1999
Richiamato quale base interna della procedura e del requisito di approvazione della graduatoria
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale
Massime di principio
- Nelle procedure selettive interne del pubblico impiego contrattualizzato, quando la selezione riguardi il passaggio a un livello economico differenziato all'interno della medesima qualifica e non a una diversa area o qualifica, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Se il bando di concorso interno contiene gli elementi essenziali dell'offerta al pubblico e la graduatoria è stata formata in conformità alla procedura, il lavoratore può vantare una situazione giuridica soggettiva tutelabile in forma specifica; il giudice ordinario può adottare anche una condanna a un facere nei confronti dell'amministrazione.
- Una norma di blocco delle progressioni economiche del personale contrattualizzato che preveda effetti solo giuridici per determinati anni non comporta un divieto assoluto di concludere o proseguire le procedure selettive, ma incide soltanto sulla decorrenza e sugli effetti retributivi.
- Quando il capo sul danno dipende dall'accoglimento della domanda principale di riconoscimento della progressione o della promozione, la relativa censura sulla quantificazione del pregiudizio resta assorbita se la decisione di merito viene cassata sul punto pregiudiziale.
- La procedura di progressione interna conclusa con graduatoria conforme al bando non può essere neutralizzata dalla sola mancanza dell'atto formale di approvazione se tale approvazione costituisce un adempimento dovuto e non discrezionale.
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