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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08227/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, all'esito di indagini bancarie su conti correnti intestati al contribuente e a società da lui partecipate, ha rideterminato il reddito imponibile per l'anno 2008 recuperando a tassazione IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale del contribuente, ritenendo non provate o non documentate le giustificazioni offerte per alcuni versamenti bancari, tra cui quelli attribuiti alla figlia (asserite donazioni), quelli provenienti da una società partecipata e altri movimenti che il contribuente assumeva giustificati da operazioni non imponibili o da restituzioni di capitale/anticipazioni soci. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul deposito/notifica dell'appello tributario, assumendo l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento; 2) nullità per motivazione apparente o mancante circa la valutazione delle giustificazioni dei versamenti effettuati dalla società e dalla figlia; 3) analoga nullità per omessa motivazione sulla doglianza relativa ad altri versamenti, anche in relazione al recupero complessivo di euro 878.000,00, lamentando che la CTR si sarebbe limitata a recepire le difese erariali; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato rilievo della pretesa non contestazione da parte dell'Ufficio dei fatti e documenti posti a base delle giustificazioni dei movimenti bancari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specifico e comunque smentito dagli atti, dai quali risultava che la notifica dell'appello era avvenuta tramite messo notificatore e non per posta; ha reputato infondati il secondo e il terzo motivo, escludendo la nullità per difetto di motivazione poiché la sentenza della CTR conteneva un ragionamento comprensibile in fatto e in diritto, fondato sulla non verosimiglianza di alcune liberalità rispetto alla capacità economica del soggetto indicato, sulla carenza di supporto documentale e sulla mancata prova della riconducibilità dei versamenti a operazioni non imponibili o a restituzioni di capitale/anticipazioni soci; ha respinto anche il quarto motivo, affermando che nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già posti a fondamento dell'atto impositivo e non sostituisce la valutazione giudiziale dei documenti prodotti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per asserito difetto di deposito degli allegati alla notifica; la Corte esclude la fondatezza della censura perché dagli atti emerge una diversa modalità di notifica e comunque il motivo è privo di specificità.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell'appello tributario; non viene però ravvisata alcuna violazione idonea a determinare la nullità dedotta.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiama la notificazione dell'atto di appello a mezzo servizio postale, modalità che la Corte ritiene non corrispondente al caso concreto.

  • art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte rileva che dagli atti risultava invece una notifica effettuata a mezzo messo notificatore.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte precisa che la nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non quando la decisione sia motivata in modo sintetico ma comprensibile.

  • art. 136, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste se il ragionamento decisorio è percepibile e controllabile.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione; la Corte lo ritiene soddisfatto dalla sentenza di appello, che espone le ragioni essenziali della decisione.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Usato quale criterio per individuare i casi di nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte richiama la giurisprudenza sulle figure estreme di anomalia motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; il ricorso viene respinto o dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per i vizi di nullità della sentenza; la Corte esclude che ricorra una nullità per motivazione apparente o mancante.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte afferma che nel processo tributario il principio di non contestazione non comporta per l'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già esposti nell'atto impositivo e non impedisce al giudice di valutare i documenti prodotti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato incidentalmente in relazione alla valutazione dei documenti e delle presunzioni; la Corte osserva che la censura non investe correttamente il giudizio di merito sulla prova presuntiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne dà atto ai fini del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata per l'applicazione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è invece sufficiente che la motivazione sia sintetica, non condivisa dalla parte o coincidente in parte con le difese di parte.
  • Nel processo tributario, ai fini della validità dell'appello notificato, la censura deve essere specifica e coerente con gli atti processuali: se dagli atti risulta una notifica eseguita con una modalità diversa da quella dedotta, il motivo è inammissibile per difetto di specificità del fatto processuale.
  • In tema di accertamenti bancari, il contribuente che intenda vincere la presunzione di imponibilità dei movimenti contestati deve fornire una prova documentale idonea e coerente della natura non imponibile delle somme o della loro già avvenuta contabilizzazione/dichiarazione; mere allegazioni o giustificazioni non supportate da documenti non sono sufficienti.
  • Quando si deduce che versamenti di una società o di terzi siano restituzioni di capitale, anticipazioni soci o operazioni non imponibili, la prova deve essere completa e puntuale e può richiedere la produzione della documentazione societaria pertinente, non essendo sufficiente il solo richiamo a una generica operazione finanziaria.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione non comporta, per l'Amministrazione finanziaria, un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già posti a base dell'atto impositivo; la sua operatività non sostituisce comunque il potere-dovere del giudice di valutare le prove documentali secondo il proprio prudente apprezzamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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