Cassazione Penale, Sentenza n. 9097/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che, dopo la pronuncia impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, la persona offesa ha rimesso la querela in data 8 luglio 2023 e tale remissione è stata contestualmente accettata dall'imputato, come risulta da verbale dei Carabinieri di Pordenone. Si deduceva quindi l'estinzione del reato per remissione della querela e si chiedeva l'annullamento della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ammesso il ricorso utilizzando il principio che consente di introdurre nel procedimento la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Avendo accertato la remissione e la sua accettazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato in mancanza di deroga pattizia, in applicazione dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
art. 712 cod. pen.
Il capo relativo alla contravvenzione disciplinata da tale art. era stato in precedenza riqualificato e dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la norma viene menzionata nella ricostruzione dei capi originari del giudizio ma non è il fondamento dell'annullamento in Cassazione
art. 340 cod. proc. pen.
Applicata per stabilire che, in mancanza di accordo contrario, le spese processuali sono poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione della querela
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente)
Richiamato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e ritualmentedocumentata e se accettata dall'imputato, estingue il reato che richiede querela e comporta l'annullamento della sentenza anche se la remissione è intervenuta dopo la pronuncia impugnata.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione al solo fine di far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione; la Corte di Cassazione può pronunciare l'annullamento senza rinvio se il reato è estinto.
- Perché la remissione produca effetti è necessario che risulti in modo formale e documentato (es. verbale delle forze dell'ordine) e che sia stata accettata dall'imputato; la prova documentale è decisiva.
- Le questioni di estinzione del reato per remissione vanno distinte da altre cause di estinzione quali la prescrizione: eventi diversi possono interessare capi diversi dello stesso procedimento.
- In assenza di diversa pattuizione, le spese processuali sono a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; è quindi opportuno valutare accordi tra le parti se si vuole diversa disciplina delle spese.
- Per evitare rischi processuali è consigliabile depositare tempestivamente nei fascicoli ufficiali la documentazione che attesta la remissione e la sua accettazione e, se necessario, sollecitare la riassunzione o l'impugnazione nei termini opportuni.
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