Sentenza n. 836/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 17/2/2025, di sospensione della licenza taxi per 15 giorni consecutivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione della licenza taxi per 15 giorni consecutivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione della licenza taxi, adottata dopo l'accertamento della Polizia Locale secondo cui aveva iniziato il turno alle ore 9,10 anziché alle ore 5,30, in violazione degli obblighi comunali sui turni di servizio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2 del d.m. 11 marzo 2004, della l.r. Liguria n. 25/2007 e degli artt. 31, 34 e 34-bis della medesima legge, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e travisamento, sostenendo che la sospensione avrebbe richiesto la recidiva e che il regolamento comunale non avrebbe previsto adeguati criteri di graduazione della sanzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 1, comma 1, l. n. 241/1990 e i medesimi vizi di eccesso di potere, sostenendo di non essere mai stato precedentemente sanzionato e che le giustificazioni del ritardo avrebbero dovuto essere approfondite. Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione dell'art. 22, comma 2, del regolamento taxi, ritenendo improprio equiparare l'omessa comunicazione di una pausa nel servizio alla sospensione del servizio per lunghi periodi; ha inoltre lamentato il ritardo nell'adozione del provvedimento finale rispetto all'avvio del procedimento. Le parti avevano chiesto il rinvio dell'udienza in vista dell'approvazione di un nuovo regolamento comunale, contenente una possibile disciplina transitoria retroattiva.
La decisione
Il TAR ha previamente respinto la richiesta congiunta di rinvio, ritenendo che l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consenta il rinvio solo in presenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa. La prospettiva di una futura approvazione di una disciplina transitoria e di una composizione bonaria non integra tale presupposto; la causa doveva essere decisa secondo il principio tempus regit actum. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, oltre che infondato: l'art. 44, comma 5, del regolamento comunale, non impugnato, prevede la sospensione da 15 a 180 giorni anche per il mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa. La sospensione discende quindi automaticamente dalla violazione regolamentare, senza necessità di recidiva, e l'amministrazione ha comunque applicato il minimo edittale di 15 giorni. Le censure relative all'assenza di criteri di proporzionalità o graduazione avrebbero dovuto essere rivolte contro la norma regolamentare presupposta, non soltanto contro il provvedimento applicativo. Il secondo motivo è stato respinto perché i fatti risultavano dal verbale della Polizia Municipale, avente piena efficacia probatoria quanto alle circostanze direttamente constatate dal pubblico ufficiale. Non era necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, anche perché il ricorrente non aveva fornito una specifica giustificazione oggettivamente comprovabile del ritardo. Il terzo motivo è stato respinto poiché il ritardo nell'adozione del provvedimento finale non determina illegittimità in assenza della violazione di un termine perentorio previsto a pena di decadenza del potere sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza richiede gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; non è sufficiente la prospettiva di una futura disciplina regolamentare o di una composizione bonaria.
art. 5 l. n. 21/1992
La competenza comunale a stabilire regolamentariamente modalità, requisiti e condizioni del servizio legittima anche la previsione delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole dell'attività autorizzata.
art. 16 l. n. 689/1981
è ammesso il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio pari a € 106,02
La disposizione è richiamata nel verbale per il pagamento in misura ridotta della violazione, senza che il giudice ne faccia applicazione decisiva ai fini della sospensione.
art. 24, comma 2, regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea
I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall’amministrazione comunale
La violazione dell'obbligo di osservare turni e orari costituisce il presupposto della sospensione prevista dall'art. 44, comma 5, del regolamento.
art. 44, comma 5, regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea
E’ prevista la sospensione dell’attività con atto del Dirigente del competente ufficio per un periodo da 15 a 180 giorni [...] la licenza di TAXI viene sospesa per un periodo da 15 a 180 giorni [...] anche nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa
La norma prevede la sospensione della licenza per il mancato rispetto dei turni di servizio, con applicazione automatica della sanzione accessoria e senza necessità di recidiva; nel caso concreto è stato applicato il minimo di 15 giorni.
art. 1, comma 1, l. n. 241/1990
Il principio di proporzionalità è stato invocato dal ricorrente, ma la censura è stata respinta perché diretta contro l'applicazione di una norma regolamentare non impugnata e perché la sanzione era stata applicata nel minimo edittale.
art. 34-bis l.r. Liguria n. 25/2007
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla recidiva, ma il giudice ha ritenuto applicabile la specifica disciplina regolamentare comunale non impugnata, che non richiede la recidiva per la sospensione conseguente al mancato rispetto dei turni.
Massime di principio
- Quando un provvedimento sanzionatorio applica una previsione regolamentare presupposta che stabilisce direttamente la sanzione per una determinata violazione, le censure riguardanti l'assenza di criteri di proporzionalità, graduazione o recidiva devono essere rivolte tempestivamente contro la norma regolamentare stessa; se questa non è impugnata, il provvedimento applicativo non può essere censurato per tali vizi, salvo profili propri dell'applicazione concreta.
- La titolarità di una licenza taxi instaura uno speciale rapporto pubblicistico con l'amministrazione e assoggetta il titolare agli obblighi organizzativi, di servizio e disciplinari previsti dalla legge e dal regolamento comunale; l'amministrazione può vigilare sul loro rispetto e prevedere conseguenze sull'efficacia della licenza.
- Il verbale della polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale; quando la violazione dell'obbligo di servizio risulta da tali constatazioni e il privato non offre una giustificazione specifica e oggettivamente comprovabile, non è necessario un ulteriore supplemento istruttorio.
- Il superamento del termine ordinario di conclusione del procedimento non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio quando non sia previsto un termine perentorio, espressamente assistito dalla decadenza dal potere amministrativo.
- Nel processo amministrativo il rinvio dell'udienza richiesto dalle parti è ammissibile soltanto in presenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni connesse alle esigenze fondamentali di difesa; la possibile futura approvazione di una disciplina regolamentare transitoria o la prospettiva di una composizione bonaria non costituiscono, da sole, ragioni sufficienti.
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