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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17454/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva confermati colpevoli, dopo giudizio abbreviato e giudizio di secondo grado, del reato di tentato omicidio in concorso (artt. 110, 112 n.1, 56, 575 c.p.). Le doglianze principali erano: per Baha, assenza di chiara prova della dinamica e della sua responsabilita', dedotta solo da elementi indiretti (soccorso al connazionale, guida dell'auto, bastone trovato nel bagagliaio), e contestazione della misura della diminuzione della pena (un quinto anziche' un terzo) nonche' del ruolo a lui attribuito; per Meta, mancata individualizzazione dell'apporto causale e dell'elemento soggettivo, incongruita' nel non riconoscere le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nonostante la sua qualificazione come 'palo' passivo e la richiesta di scuse, e la lamentata insufficiente riduzione della pena sulla base della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. sulla contestata aggravante dell'art. 112 n.1 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Il Collegio ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, una diversa lettura dei fatti e non specifiche violazioni di legge; ha convalidato la valutazione probatoria dei giudici di merito (lettura congiunta di primo e secondo grado, 'doppia conforme'), ritenendo adeguata e non contraddittoria la motivazione sull'apporto causale dei ricorrenti e sulla prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. rispetto all'aggravante dell'art. 112 n.1 c.p., pur applicando una diminuzione non nella misura massima. Ha altresi' ritenuto legittima la valutazione negativa sugli attenuanti generiche e sul bilanciamento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; la sentenza impugnata e le decisioni di merito sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti abbiano fornito un apporto consapevole all'azione del gruppo, anche se marginale

  • art. 112 n.1 cod. pen.

    Aggravante per l'azione compiuta da un numero consistente di persone; riconosciuta come elemento di qualificazione della gravita' della condotta, pur prevalendo su di essa l'attenuante di cui all'art. 116

  • art. 56 cod. pen.

    Regola il concorso di reati e la punibilita'; richiamato nel quadro del concorso di persone per il tentato omicidio

  • art. 575 cod. pen.

    Norma base sull'omicidio; applicata nella forma tentata in concorso

  • art. 116 cod. pen.

    Attenuante riconosciuta come prevalente rispetto all'aggravante dell'art. 112 n.1, ma la riduzione della pena e' stata modulata dal giudice in misura inferiore al massimo possibile per le esigenze complessive di individualizzazione della pena

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che le circostanze favorevoli dedotte non fossero sufficienti per la massima estensione dell'attenuante, giustificando la valutazione negativa o limitata

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e delle attenuanti; la Corte ha richiamato la possibilita' per il giudice di privilegiare alcuni elementi tra quelli indicati dall'art. 133 nella motivazione

  • art. 43 cod. pen.

    Elemento soggettivo nel concorso di persone: la Corte ha ritenuto dimostrata la coscienza e la volonta' dei ricorrenti a partecipare all'azione del gruppo, anche con ruoli marginali

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso in Cassazione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non specifiche, pertanto infondate

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito: non puo' rivedere liberamente la valutazione probatoria compiuta dai giudici del merito quando la motivazione e' logica e non contraddittoria, specie in presenza della cosiddetta 'doppia conforme' tra primo e secondo grado
  • La prevalenza di un'attenuante sull'aggravante non obbliga a concedere la riduzione nella massima misura possibile; il giudice resta libero di modulare la diminuzione in funzione del bilanciamento complessivo delle circostanze e delle esigenze di individualizzazione della pena
  • La mancanza di riprese video dirette o di testimoni completamente imparziali non esclude la condanna se la ricostruzione, pure basata su elementi indiziari e circostanziali, risulta coerente e il giudice spiega adeguatamente il nesso causale e l'apporto dei singoli
  • Per far valere in Cassazione una violazione di legge o un vizio di motivazione e' necessario che le censure siano specifiche e circostanziate; argomentazioni generiche o semplici richieste di diversa lettura dei fatti vengono rigettate
  • La presenza sul luogo e l'assunzione di ruoli di supporto (materiale, logistico o psicologico) possono integrare il concorso nel reato se dimostrano la volonta' di partecipare all'azione del gruppo, anche quando il ruolo non sia quello dell'esecutore materiale

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