Cassazione Penale, Sentenza n. 23243/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione del giudicato ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. a) e lett. c) c.p.p., deducendo il contrasto tra la sentenza di condanna (GUP del Tribunale di Bologna del 19/07/2017, rito abbreviato) per trasferimento fraudolento di valori e la successiva sentenza di assoluzione del Tribunale di Reggio Emilia n.1155/2018 (procedimento Aemilia), nonché sostenendo che la decisione assolutoria dimostrerebbe l'assenza del dolo: LONETTI sarebbe stato solo un autista/formale amministratore inconsapevole delle finalità illecite di GIGLIO e delle società intestate fittiziamente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi: omissione della produzione, in autentica, della sentenza di condanna oggetto di revisione come richiesto dagli artt. 630 e ss. c.p.p. (irregolarità che da sola rendeva il ricorso inammissibile); la Corte d'Appello di Ancona ha comunque esaminato il merito e correttamente ritenuto che non sussisteva "inconciliabilità oggettiva" dei fatti ricostruiti nelle due sentenze (la differenza è riconducibile a diverso compendio probatorio e a diversa valutazione giuridica conseguente a riti diversi, non a fatti storici descritti in modo contraddittorio). Inoltre è stato affermato che la sentenza assolutoria non può essere utilizzata sia come prova sopravvenuta sia per invocare contrasto tra giudicati. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
art. 630 co. 1 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.
Consente la revisione del giudicato solo quando vi sia oggettiva inconciliabilità dei fatti storici fra due sentenze; richiede altresì l'osservanza formale (es. produzione in autentica della sentenza impugnata) a pena di inammissibilità.
art. 238 cod. proc. pen.
art. 238 cod. proc. pen. (richiamato nel contesto della prova sopravvenuta)
Regola la prova sopravvenuta; la Corte ha ritenuto che una sentenza assolutoria non possa essere al tempo stesso utilizzata come prova sopravvenuta e come elemento per denunciare contrasto di giudicati.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione di sanzioni pecuniarie per l'ammenda in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicato per irrogare il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
D.L. 137/2020 art. 23 co. 8
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Prevede il contraddittorio scritto per il ricorso trattato, modalità procedurale seguita nel caso.
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla valutazione della colpa ai fini dell'applicazione delle ammende e del corretto bilanciamento nell'irrogazione della sanzione.
Massime di principio
- La revisione ai sensi dell'art. 630 co.1 lett. a) richiede una vera e propria inconciliabilità oggettiva dei fatti storici ricostruiti dalle due sentenze; non è sufficiente una diversa valutazione giuridica o un diverso apprezzamento delle prove ottenuto in riti differenti.
- La mancata osservanza delle formalità richieste per l'istanza di revisione (es. produzione in copia autentica della sentenza impugnata) determina l'inammissibilità della domanda, con possibile condanna alle spese.
- Una sentenza assolutoria di altro procedimento non costituisce automaticamente "prova sopravvenuta" utilizzabile per ottenere la revisione; non può essere utilizzata simultaneamente per sostenere contraddittorietà dei giudicati e come nuova prova.
- Differenze tra compendi probatori derivanti da riti diversi (rito abbreviato vs. giudizio ordinario) possono giustificare risultati discordanti senza che ciò implichi necessariamente contrasto dei fatti storico-materiali.
- Chi propone istanze giudiziarie rilevanti deve valutare il rischio di sanzioni (spese e ammende) qualora l'istanza risulti manifestamente inammissibile o frutto di negligenza nella predisposizione dei documenti.
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