Ordinanza n. 11/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione, - del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in presenza del tutore in data -OMISSIS-, portante il divieto per il ricorrente “per anni 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze delle aree interne delle infrastrutture fisse e mobili del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze ubicate nel comune di Genova e presenti nell’area del centro cittadino compresa tra l’asse viario di Largo Zecca, Piazza della Nunziata e Piazza Principe e la zona sottostante delimitata verso mare da Piazza della Commenda, Via Gramsci e Piazza San Giorgio (vedasi planimetria allegata costituente parte integrante del presente provvedimento) nella fascia oraria tra le ore 20.00 e le ore 04.00”; - di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto questorile di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di determinate infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico locale nel centro di Genova, per dodici mesi e nella fascia oraria 20:00-04:00
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento con cui gli è stato vietato per un anno di accedere e stazionare nelle aree interne e nelle immediate vicinanze di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico locale, in una zona specificamente delimitata del centro di Genova e nella fascia oraria notturna. Il provvedimento era stato adottato dopo che il ricorrente, cittadino albanese minorenne all’epoca dei fatti, era stato denunciato per il delitto di rissa in relazione a un episodio verificatosi su un autobus della linea urbana 39, con lesioni ad alcune persone, turbamento dei passeggeri e dell’autista e interruzione del servizio. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l’assenza del presupposto della pericolosità, sostenendo di non avere partecipato alla rissa ma di esserne stato vittima, nonché il pregiudizio derivante dalla limitazione rispetto all’attività da lui svolta, inclusa la frequenza di attività scolastica serale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In questa fase il provvedimento è apparso prima facie legittimo: l’istruttoria della pubblica sicurezza, fondata sulle sommarie informazioni raccolte da passeggeri e autista, evidenziava che il ricorrente era stato denunciato per rissa commessa su, o nelle immediate vicinanze di, un’infrastruttura di trasporto pubblico e che la condotta aveva determinato un concreto pericolo per la sicurezza pubblica, coinvolgendo più passeggeri e costringendo il conducente a interrompere il servizio e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il Collegio ha valorizzato la natura preventiva della misura e il conseguente grado attenuato dell’apparato probatorio richiesto rispetto al procedimento penale. Ha inoltre ritenuto proporzionata la limitazione, perché circoscritta a una zona puntualmente individuata, temporalmente limitata a dodici mesi e applicabile soltanto tra le ore 20:00 e le 04:00. Il pregiudizio sull’attività del ricorrente non è stato ritenuto dimostrato: anche la scuola serale, iniziata dopo l’adozione dell’atto e quindi non rilevante ai fini della sua legittimità, sarebbe stata raggiungibile da una fermata collocata oltre la stazione di Piazza Principe. Resta salva la possibilità di chiedere, ricorrendone i presupposti, modalità applicative del divieto compatibili con mobilità, salute e lavoro. Il ricorrente non ha comunque allegato uno specifico e concreto pregiudizio grave e irreparabile. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 14/2017, conv. in l. 48/2017
modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto
Consente al questore di vietare, fino a dodici mesi, l’accesso a determinate infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico nei confronti di soggetti denunciati per i reati indicati dalla disposizione, quando dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza; il divieto deve essere modulato tenendo conto delle esigenze di mobilità, salute e lavoro.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La misura preventiva prevista dall’art. 10, comma 2, d.l. 14/2017 può essere adottata nei confronti di un soggetto denunciato per uno dei reati previsti dalla disposizione quando la condotta, anche se commessa su o nelle immediate vicinanze di un’infrastruttura di trasporto pubblico, sia concretamente idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica.
- La natura preventiva del divieto di accesso consente di fondare il provvedimento su un apparato probatorio attenuato rispetto a quello necessario per l’accertamento della responsabilità penale, purché l’istruttoria fornisca elementi idonei a evidenziare la condotta e il pericolo per la sicurezza.
- Il divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto pubblico rispetta i requisiti di proporzionalità quando è delimitato territorialmente, limitato nel tempo e circoscritto a una fascia oraria, in modo da contenere l’incidenza sulle esigenze ordinarie del destinatario.
- La compatibilità del divieto con le esigenze di mobilità, salute e lavoro può essere assicurata mediante specifiche modalità applicative, che il destinatario può chiedere all’amministrazione quando ne ricorrano i presupposti; l’eventuale attività iniziata dopo l’adozione dell’atto non incide, di per sé, sulla legittimità originaria del provvedimento.
- Per ottenere la sospensione cautelare di un divieto di accesso non è sufficiente allegare genericamente un pregiudizio all’attività svolta: occorre dimostrare un danno specifico, concreto e grave, non suscettibile di adeguata reintegrazione mediante la decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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