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Ordinanza

Ordinanza n. 443/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP Area Attività Commerciali del Comune di Milano, prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026, notificato a mezzo p.e.c. in data 19 marzo 2026, recante la “rimozione degli effetti abilitativi prodotti dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività-Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande avente protocollo n. REP_PROV_MI/MI - SUPRO-OMISSIS- del 03/04/2020, presentata da -OMISSIS- con conseguente divieto di prosecuzione della relativa attività nel pubblico esercizio ubicato in -OMISSIS-”, con decorrenza dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento di diffida in data 15 gennaio 2026, prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202601057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di rimozione degli effetti abilitativi prodotti dalla SCIA di subingresso e divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha rimosso gli effetti abilitativi della SCIA relativa al subingresso in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, vietando la prosecuzione dell’attività, e ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto. Dal testo emerge che l’attività era svolta in un locale privo di un bagno idoneo per le persone con disabilità e non assistito da adeguate condizioni di sorvegliabilità, poiché le vie di accesso e di uscita non risultavano integralmente visibili e direttamente sorvegliabili. Il condominio dell’immobile si è costituito in giudizio. La domanda cautelare è stata inizialmente respinta in sede monocratica e successivamente esaminata collegialmente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo il fumus boni iuris insufficiente, il Collegio ha valorizzato la mancanza nel locale di un bagno idoneo per le persone con disabilità e l’assenza di adeguate condizioni di sorvegliabilità, richiamando un precedente del Consiglio di Stato sulla legittimità della sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione quando gli accessi e le uscite non siano integralmente visibili e direttamente sorvegliabili. Quanto al periculum in mora, nella comparazione degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità dei condomini e degli avventori, mentre è stato considerato recessivo l’interesse economico dell’impresa, che avrebbe potuto intervenire tempestivamente per risolvere problematiche dell’immobile conosciute almeno dal maggio 2024. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la sospensione dell’efficacia dell’atto è stata negata per insufficienza del fumus boni iuris e prevalenza dell’interesse pubblico nella comparazione degli interessi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’attività di somministrazione può essere mantenuta quando emergano, anche a un primo sommario esame, carenze del locale riguardanti l’idoneità del bagno per le persone con disabilità e la sorvegliabilità delle vie di accesso e di uscita, tali da escludere un sufficiente fumus boni iuris.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità dei condomini e degli avventori prevale sull’interesse economico dell’esercente quando le criticità dell’immobile erano conosciute da tempo e non risultano tempestivamente rimosse.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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