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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22960/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in forma manifesta, rilevando che il motivo dedotto non è tra quelli ricorribili contro la sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento emesse dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza formulata, relativa alla responsabilità, alla valutazione della prova e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi consentiti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa sia manifesta

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    richiamato per delimitare i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per le richieste e impugnazioni successive al 3 agosto 2017

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per ottenere il proscioglimento, ma ritenuta non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento nei casi considerati

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il principio dell'assenza di colpa quale limite alla condanna pecuniaria per inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i procedimenti e le impugnazioni successivi alle modifiche del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi tipizzati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento una censura che riguardi l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova o la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la doglianza esula dai motivi tassativamente consentiti.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può dichiararla senza formalità; in tal caso seguono normalmente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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