Cassazione Penale, Ordinanza n. 22960/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in forma manifesta, rilevando che il motivo dedotto non è tra quelli ricorribili contro la sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento emesse dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza formulata, relativa alla responsabilità, alla valutazione della prova e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi consentiti.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa sia manifesta
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato per delimitare i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per le richieste e impugnazioni successive al 3 agosto 2017
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per ottenere il proscioglimento, ma ritenuta non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento nei casi considerati
art. 616 c.p.p.
regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio dell'assenza di colpa quale limite alla condanna pecuniaria per inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i procedimenti e le impugnazioni successivi alle modifiche del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi tipizzati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento una censura che riguardi l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova o la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la doglianza esula dai motivi tassativamente consentiti.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può dichiararla senza formalità; in tal caso seguono normalmente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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