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Ordinanza

Ordinanza n. 399/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'accertamento: - del diritto di accesso agli atti e ai documenti di cui alla istanza depositata in data 22.10.2025, nonché della illegittimità del silenzio-diniego della Azienda Ospedaliera di Cosenza in ordine alla predetta istanza, con conseguente condanna alla esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202501806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso documentale relative alla procedura di selezione interna per l’attribuzione dei differenziali economici di professionalità per l’anno 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura di selezione interna, definita inizialmente con l’approvazione della graduatoria provvisoria, deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’azienda ospedaliera e chiedendo la condanna all’esibizione degli atti. Nel corso della vicenda l’amministrazione ha approvato le graduatorie definitive a seguito delle richieste di rivalutazione dei punteggi presentate da altri candidati. Il ricorrente ha quindi presentato una nuova istanza di riesame e accesso riferita alla graduatoria definitiva e ha proposto un ulteriore ricorso. Nel presente giudizio ha chiesto il rinnovo della notifica nei confronti di un controinteressato, ritenendo non perfezionata la notificazione, nonché l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati mediante pubblicazione sul sito informatico dell’azienda. Il giudice ha rilevato che la cartolina di notifica non riportava il numero della raccomandata e indicava in modo erroneo e contraddittorio, quali ragioni della mancata consegna, sia l’irreperibilità sia la temporanea assenza del destinatario.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Ha dichiarato nulla la notifica eseguita nei confronti del controinteressato, poiché la documentazione notificatoria conteneva dati omessi, erronei e contraddittori e non dava conto delle ulteriori ricerche richieste quando il destinatario non viene rinvenuto presso la residenza risultante dai dati anagrafici. Ha quindi autorizzato la rinnovazione della notifica, assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre autorizzato, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati mediante pubblicazione sul sito informatico dell’azienda ospedaliera, nel rispetto dell’oscuramento dei dati identificativi. Il ricorrente dovrà formulare la richiesta all’azienda entro dieci giorni; l’azienda dovrà provvedere alla pubblicazione entro i successivi trenta giorni. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 13 maggio 2026, anche ai fini della trattazione congiunta con l’altro ricorso. Il giudizio è pertanto rimasto interlocutorio.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    “In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata...”

    La notificazione ex art. 143 c.p.c. richiede, quando il destinatario non è rinvenuto presso la residenza anagrafica, lo svolgimento e la documentazione nella relata di ulteriori ricerche e indagini; in mancanza, la notificazione è nulla.

  • art. 291 c.p.c.

    “...con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio”

    La nullità della notificazione impone al giudice di ordinarne il rinnovo, assegnando un termine perentorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati mediante modalità idonee, nella specie la pubblicazione sul sito informatico dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una notificazione eseguita nei confronti del destinatario presso la sua residenza anagrafica non va a buon fine, l’ufficiale notificatore deve svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine necessaria e darne specificamente conto nella relata; l’omissione o l’indicazione di dati erronei e contraddittori determina la nullità della notificazione.
  • Accertata la nullità della notificazione, il giudice deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., fissando un termine perentorio per l’adempimento.
  • Nel giudizio amministrativo, quando i controinteressati sono numerosi o le modalità ordinarie risultano problematiche, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito informatico dell’amministrazione, assicurando al contempo l’oscuramento dei dati personali identificativi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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