Cassazione Penale, Sentenza n. 47728/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, da parte del GIP di Termini Imerese, dell'istanza di revoca delle misure cautelari (obbligo di dimora e presentazione quotidiana alla PG) applicate a Pagano per il reato di ricettazione di un motociclo. La difesa contestava il presunto travisamento della documentazione relativa alla frequentazione del SerT: sosteneva che il programma di recupero per tossicodipendenza era stato effettivamente intrapreso per circa quattro mesi (con circa 10 accessi tra analisi e colloqui) e che tale fatto, unitamente al comportamento rispettoso degli obblighi e al tempo trascorso, avrebbe dovuto far riconsiderare le esigenze cautelari e portare alla revoca delle misure.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su una censura manifestamente infondata. Ha ritenuto che la documentazione prodotta e richiamata dalla difesa si riferisse in parte a periodi anteriori all'adozione della misura cautelare e comunque anteriori alla decisione di riesame, per cui non poteva costituire elemento di novità idoneo a giustificare la revoca. Per tali ragioni non è stato rilevato travisamento degli atti da parte dei giudici del Riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
L'art. 616 è stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è ritenuto inammissibile per essere manifestamente infondato; la norma mira a sanzionare impugnazioni considerate temerarie o prive di valida ragione.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare è necessario allegare elementi di novità sopravvenuti rispetto alle valutazioni già compiute dal giudice che ha disposto o riesaminato la misura; documentazione anteriore alla misura o al riesame difficilmente potrà essere valutata come novità idonea.
- La mera istanza o richiesta di intraprendere un percorso terapeutico non equivale all'avvio effettivo di un programma di recupero: la difesa deve produrre prove chiare dell'effettivo 'presa in carico' e della continuità delle terapie (registri, certificazioni ufficiali del SerT, attestazioni di frequenza e di svolgimento di colloqui/analisi).
- In appello e in sede di cassazione non è agevole ottenere una riforma basata su una diversa valutazione dei fatti a meno che non sia dimostrabile un evidente travisamento degli atti o l'omissione di fatti determinanti per la decisione.
- Quando si invocano esigenze personali o terapeutiche per mitigare esigenze cautelari, è importante dimostrare il concreto e attuale effetto di tali elementi sulle esigenze di tutela dell'indagine e della sicurezza pubblica (ad es. documentazione che attesti l'efficacia e la stabilità del percorso terapeutico).
- Il rischio di condanna per spese e ammende esiste se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato: valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni per evitare oneri economici aggiuntivi.
- I giudici valutano la congruità delle esigenze cautelari nel loro complesso; anche se sussiste un percorso terapeutico, va dimostrato che esso neutralizzi le esigenze cautelari che hanno motivato l'applicazione della misura (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, repentaglio della sicurezza sociale).
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