Sentenza n. 495/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 714/2023, emessa dal Tribunale di Bologna, depositata in data 19/10/2023 e pubblicata in data 26/10/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, dopo la formazione del giudicato e la notifica del ricorso, della sentenza civile n. 714/2023 del Tribunale di Bologna
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 714/2023 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato e notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto pagamento e quindi dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero al rimborso delle spese del giudizio, poiché l'adempimento è intervenuto dopo l'instaurazione del processo. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.200, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il riferimento è utilizzato quale base processuale dell'azione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata in un giudizio di ottemperanza dopo l'instaurazione del processo, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, poiché l'iniziativa giudiziaria si è resa necessaria per ottenere l'esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione inadempiente, il pagamento effettuato successivamente alla notifica del ricorso giustifica la rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, anche quando la controversia principale si chiude senza una pronuncia conformativa ulteriore.
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