Sentenza del 05/06/2017 n. 2479 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Autonomia dei singoli negozi - Alternatività - Prevale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del contratto di fideiussione richiamato o enunciato in una sentenza pronunciata tra le medesime parti del negozio di garanzia. In applicazione del principio di autonomia dei singoli negozi, la fideiussione conserva una propria autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di registro. Pertanto, la sua enunciazione nella sentenza non comporta l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ma dell'imposta proporzionale prevista per tale contratto.
La decisione
È stato affermato che il contratto di fideiussione enunciato nella sentenza deve essere assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale e non fissa. Il principio dell'alternatività non esclude tale imposizione, poiché la fideiussione costituisce un negozio autonomo rispetto alla sentenza e mantiene il proprio distinto trattamento tributario. Il testo non indica espressamente le parti, l'esito formale del ricorso o l'importo dell'imposta.
Norme richiamate
Principio di autonomia dei singoli negozi
Per il principio di autonomia dei singoli negozi
Ogni negozio giuridico enunciato in un atto o provvedimento può conservare una propria autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di registro, con applicazione del trattamento fiscale specificamente previsto per quel negozio.
Principio di alternatività tra imposta di registro e imposta sul valore aggiunto
Il principio di alternatività non determina automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa quando il negozio enunciato è autonomo e soggetto, per la sua natura, a imposta proporzionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza enuncia un contratto autonomo concluso tra le parti, il contratto può essere tassato separatamente secondo il regime fiscale proprio della sua natura.
- La fideiussione enunciata in una sentenza non è necessariamente assorbita fiscalmente dal provvedimento giudiziario: se mantiene autonomia negoziale, può scontare l'imposta di registro proporzionale.
- Il principio di alternatività deve essere applicato verificando previamente la natura e l'autonomia dell'operazione sottostante; non comporta in ogni caso l'imposta fissa.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra il contenuto propriamente giudiziale della sentenza e gli eventuali negozi autonomi in essa enunciati, oltre a verificare il regime IVA concretamente applicabile.
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