Cassazione Penale, Sentenza n. 37862/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre censure principali: 1) l'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n.132/2021 (si denunciava violazione della disciplina transitoria e degli artt. 191 c.p.p. e dell'art. 1, comma 1‑bis del D.L. 132/2021), sostenendo che i tabulati fossero stati utilizzati in assenza di riscontri probatori autonomi (contestando anche rilevanza di WhatsApp, individuazioni fotografiche e dichiarazioni spontanee); 2) l'erronea qualificazione dell'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio (si chiedeva la derubricazione in lesioni, censurando la ritenuta sussistenza del dolo alternativo/dolo diretto); 3) l'eccessiva quantificazione della pena e la retorica circa il ruolo di Liu nel ferimento materiale (si prospettava che la fotografia identificativa avesse indicato altro soggetto e che dunque la valutazione della pena fosse contraddittoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: 1) primo motivo: infondato — la Cassazione ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei tabulati acquisiti prima della vigenza della nuova disciplina alla stregua della regola transitoria, a condizione che siano valutati unitamente ad altri elementi di riscontro; ha inoltre richiamato il principio della "doppia conforme" (la Corte d'Appello ha richiamato e condiviso la motivazione del giudice di primo grado) e ha ritenuto sussistenti diversi elementi di riscontro (disponibilità delle schede, intercettazioni, chat, individuazioni, dichiarazioni spontanee) che legittimano la valutazione congiunta dei tabulati; 2) secondo motivo: inammissibile perché nuovo in Cassazione (la questione sulla insufficienza del dolo non era stata effettivamente proposta in appello nella forma dedotta in ricorso); 3) terzo motivo: infondato — pur riconoscendo incertezza sull'identificazione dell'autore materiale delle coltellate, la Corte ha ritenuto che ciò non incidesse sulla dosimetria della pena, che è stata determinata in ragione della gravità dei reati, delle modalità cruente, del concorso di cinque persone travisate e della pericolosità sociale e del ruolo centrale attribuito a Liu. Conseguenza pratica: confermata la condanna per rapina aggravata, lesioni personali aggravate, tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello e la pena di sette anni e quattro mesi di reclusione.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione illogica/contraddittoria). La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non dimostrassero una violazione tale da giustificare annullamento.
art. 191 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità di elementi probatori collegati; la Corte ha valutato la materia alla luce della disciplina transitoria sul trattamento dei tabulati e ne ha ammesso l'uso se corroborati da altri elementi.
D.L. n.132/2021 (art. 1, comma 1‑bis) convertito in legge n.178/2021
Disciplina sopravvenuta che ha introdotto limiti all'acquisizione dei tabulati telefonici e una norma transitoria: i tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova e per reati espressamente previsti. La Corte ha ritenuto applicabile la regola transitoria e verificata la presenza di elementi di riscontro.
artt. 43, 56 e 575 cod. pen.
Norme sul dolo, concorso di persone e omicidio/tentato omicidio. I giudici di merito hanno ritenuto il dolo alternativo per tutti i partecipanti; la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura sulla qualificazione soggettiva perché proposta tardivamente.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sulla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto congrua la quantificazione operata dai giudici di merito tenuto conto della gravità del fatto, delle modalità (armati, travisati, fascette, ripetuti colpi) e della pericolosità sociale dell'imputato.
Massime di principio
- I tabulati telefonici acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.L. 132/2021 non sono automaticamente inutilizzabili: la disciplina transitoria ammette il loro utilizzo se valutati congiuntamente ad altri elementi di prova e purché i reati rientrino tra quelli per cui la nuova normativa permette l'acquisizione.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un motivo che solleva questioni nuove rispetto a quanto effettivamente dedotto in appello; per tutelare l'ammissibilità in Cassazione, le censure decisive devono essere prospettate già nei gradi inferiori coerentemente.
- La "doppia conforme" (richiamo integrale della motivazione di primo grado da parte della Corte d'appello) rende possibile che le motivazioni dei due gradi siano lette congiuntamente: il ricorrente deve contrastare compiutamente entrambe per superare il vaglio di legittimità.
- L'incertezza sull'autore materiale di una condotta violenta non esclude di per sé l'applicazione di un trattamento sanzionatorio severo se il giudice ritiene provato il concorso in un'azione collettiva, le modalità cruente e la pericolosità dell'imputato: la partecipazione a un commando violento può giustificare responsabilità per i reati più gravi anche senza prova dell'esecuzione materiale.
- Per impugnare l'utilizzabilità di prove tecniche (es. tabulati, intercettazioni) è necessario non solo rilevare la violazione normativa formale, ma anche dimostrare concretamente l'assenza di elementi di riscontro alternativi o di attività di verifica svolta dalla polizia giudiziaria; le eccezioni generiche e la mera ripetizione delle censure già respinte non sono sufficienti in Cassazione.
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