Cassazione Penale, Ordinanza n. 12155/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputata avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per ricettazione. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., sostenendo in sostanza l'insufficienza o inattendibilità dell'accertamento sul dolo e sulla provenienza illecita del bene. Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valorizzazione dei precedenti penali e del pregiudizio arrecato alla persona offesa. Il terzo motivo censurava la legittimità della motivazione per relationem della sentenza di condanna, deducendo violazione dell'art. 546 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, evidenziando che l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene può essere valorizzata come indice del dolo di ricettazione e che, nel caso concreto, la versione difensiva non era attendibile. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che i plurimi precedenti per reati della stessa indole e il danno arrecato alla persona offesa erano ostativi alla particolare tenuità del fatto e giustificavano il diniego delle attenuanti generiche; ha inoltre ribadito che il giudice di merito non deve confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la motivazione per relationem è legittima se il giudice richiama un atto valido, dimostra di averne valutato il contenuto sostanziale e l'atto sia conoscibile o conoscibile dall'interessato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La provenienza illecita del bene e l'omessa o inattendibile indicazione della sua provenienza possono costituire indici sintomatici del dolo di ricettazione, in presenza di ulteriori elementi che rendano non credibile la versione difensiva.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è esclusa quando il comportamento dell'imputato e i suoi precedenti evidenziano una non occasionale propensione a delinquere e il fatto abbia arrecato un apprezzabile danno alla persona offesa.
art. 546 c.p.p.
La motivazione per relationem della sentenza è legittima se ricorrono determinate condizioni: richiamo a un atto valido e conosciuto o conoscibile, dimostrazione della effettiva adesione critica del giudice al contenuto richiamato e congruità della motivazione rispetto alla decisione.
Massime di principio
- Nel reato di ricettazione, la mancata o inattendibile spiegazione della provenienza del bene può essere utilizzata come elemento sintomatico della consapevolezza dell'origine illecita, soprattutto quando la versione difensiva risulti non credibile alla luce degli altri dati di fatto.
- Le censure di legittimità che ripropongono questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito sono inammissibili, ove non introducano specifici e autonomi vizi di violazione di legge o manifesta illogicità.
- La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando emergano precedenti penali specifici e una condotta non episodica, tali da esprimere una stabile propensione a delinquere, specie in reati contro il patrimonio.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico purché il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario un esame analitico di ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice richiama un atto processuale valido, dimostra di averne compreso e condiviso le ragioni e l'atto sia accessibile alla parte interessata, così da consentire il controllo in sede di impugnazione.
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