Sentenza del 15/05/2018 n. 441 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il curatore ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2003 e all'omessa dichiarazione di redditi di capitale, per complessivi 52.000 euro. Ha sostenuto che tali redditi erano stati conseguiti dopo la dichiarazione di fallimento e non potevano quindi essere imputati al passivo fallimentare né costituire oggetto di un obbligo dichiarativo e fiscale a carico della curatela. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad agire del curatore e, in subordine, ha sostenuto che la curatela avrebbe dovuto fornire al fallito le somme necessarie per pagare le imposte personali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al Fallimento. Ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso del curatore, poiché le somme erano entrate nella materiale disponibilità della curatela e l'accertamento era idoneo a incidere sulla gestione dei beni fallimentari. Ha inoltre ritenuto che l'Amministrazione non potesse pretendere dalla curatela la consegna al fallito delle somme necessarie per pagare debiti fiscali personali, poiché l'art. 47 della Legge Fallimentare consente di lasciare al fallito esclusivamente somme aventi natura alimentare, tra le quali non rientrano i debiti tributari. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articolo 43 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare)
La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del fallito relativamente ai beni compresi nel fallimento e il subentro del curatore. Nel caso concreto, la curatela era legittimata ad agire perché le somme oggetto dell'accertamento erano entrate nella sua materiale disponibilità.
Articolo 47 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare)
Le uniche somme che il curatore può lasciare a disposizione del fallito sono quelle previste dall'art. 47 L.F.
Il curatore può mettere a disposizione del fallito soltanto quanto necessario per il mantenimento suo e della famiglia, secondo la natura alimentare delle somme. I debiti fiscali personali non rientrano tra le esigenze alimentari e non giustificano la consegna di somme della massa fallimentare.
Articolo 53 della Costituzione
Il principio della capacità contributiva impone il concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità economica, ma non può essere utilizzato per superare le limitazioni specifiche poste dalla normativa fallimentare alla disponibilità delle somme della massa e ai poteri del curatore.
Cassazione civile, sentenza n. 20166 del 7 ottobre 2016
In materia tributaria, è legittimo l'avviso di accertamento notificato al curatore del fallimento (...) sicché gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente (...) sono opponibili alla curatela.
Gli atti tributari relativi a presupposti anteriori o riferibili al periodo della dichiarazione di fallimento devono essere notificati al curatore, oltre che al contribuente quando necessario, e possono essere fatti valere nei confronti della curatela se incidono sul patrimonio fallimentare.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 171/2002
La tesi amministrativa secondo cui il curatore dovrebbe consegnare al fallito le somme necessarie per pagare imposte personali è stata ritenuta in contrasto con l'art. 47 della Legge Fallimentare e quindi non applicabile nel caso esaminato.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda beni o somme entrati nella disponibilità della massa fallimentare, il curatore può avere legittimazione a impugnare l'atto, anche se l'Amministrazione sostiene che il reddito sia personale del fallito.
- La notificazione degli atti tributari deve considerare la distinzione tra il fallito e la curatela: il curatore subentra nella gestione e nella rappresentanza degli interessi patrimoniali compresi nel fallimento, mentre il fallito conserva la posizione relativa agli obblighi personali estranei alla massa.
- Il fatto che un reddito sia fiscalmente personale non autorizza automaticamente il curatore a consegnare al fallito denaro della massa per pagare le relative imposte.
- Le somme della procedura possono essere lasciate al fallito solo nei limiti e per le finalità previste dalla normativa fallimentare, in particolare per esigenze di mantenimento; i debiti tributari personali non sono normalmente equiparati a spese alimentari.
- In situazioni analoghe occorre verificare concretamente quando si è formato il presupposto impositivo, se il bene o la somma è entrato nella massa fallimentare e quale soggetto abbia ricevuto correttamente la notifica dell'atto.
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