Sentenza n. 705/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 231/2024, relativa all’attribuzione della Carta del docente e al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza n. 231/2024 del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento complessivo di € 2.000,00 oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo. Nonostante la notificazione della sentenza ai fini dell’esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali dell’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché l’Amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento del comando giudiziale. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di € 2.000,00 oltre accessori di legge, nonché di corrispondere le spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese. Ha assegnato al Ministero il termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e senza compenso, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’intervento sostitutivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della pronuncia del giudice ordinario da eseguire.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale riferimento per l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di attuazione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è ammissibile, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, quando siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione intimata deve fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione specifica del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine ultimativo per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza dell’interessato, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- Quando il giudicato riconosce un beneficio economico da attribuire mediante uno specifico strumento amministrativo, l’ordine di ottemperanza può imporre sia l’attribuzione del beneficio sia il pagamento delle somme e degli accessori stabiliti nel titolo esecutivo.
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