Sentenza del 18/06/2018 n. 1969 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Integrativo - Presupposti - Elementi di novità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i presupposti per l'emissione di un accertamento integrativo ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'atto, sostenendo che l'Ufficio non disponesse di elementi realmente nuovi, ma avesse semplicemente riesaminato o valutato in modo più approfondito elementi probatori già conosciuti e utilizzati nel primo accertamento.
La decisione
La sentenza afferma che è nuovo soltanto l'elemento di cui l'Ufficio non aveva conoscenza o consapevolezza al momento del primo accertamento. La novità può riguardare un elemento non precedentemente esaminato oppure un elemento già conosciuto, ma divenuto significativo solo in seguito a ulteriori accadimenti. Non è invece sufficiente una diversa o più approfondita valutazione di materiale già acquisito, poiché con il primo atto impositivo l'Ufficio consuma il proprio potere di accertamento rispetto agli elementi allora disponibili. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento integrativo fondato soltanto su una rivalutazione di elementi già conosciuti.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento integrativo è ammissibile solo quando emergano elementi nuovi rispetto a quelli conosciuti dall'Ufficio al momento del primo accertamento. Non è sufficiente una mera rivalutazione del materiale probatorio già disponibile.
Massime di principio
- Un accertamento integrativo richiede fatti o elementi realmente nuovi, non una diversa lettura di documenti e prove già acquisiti dall'Amministrazione.
- La novità deve essere valutata con riferimento alla conoscenza effettiva e consapevole dell'Ufficio al momento del primo accertamento.
- Un elemento già noto può diventare utile per un nuovo accertamento solo se successivi fatti o circostanze gli conferiscono una rilevanza nuova e concreta.
- L'Amministrazione non può frazionare indefinitamente il potere accertativo né correggere il primo accertamento attraverso una semplice rivalutazione successiva degli stessi dati.
- In una situazione analoga, occorre confrontare il primo e il secondo accertamento per verificare se quest'ultimo si fondi su elementi sopravvenuti o precedentemente ignoti, oppure soltanto su una rinnovata interpretazione del materiale già esistente.
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