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Sentenza

Sentenza n. 198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00069/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, nonché, secondo la prospettazione dell’appellante, il successivo rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente in primo grado aveva impugnato il decreto con cui il Questore di Bolzano aveva revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, commi 7, lettera c), e 4, del d.lgs. n. 286/1998, sulla base della ritenuta pericolosità sociale desunta da precedenti e procedimenti penali. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile e irricevibile, rilevando che era stato proposto tardivamente soltanto contro il decreto di revoca e non contro il successivo provvedimento del Commissario del Governo di rigetto del ricorso gerarchico; aveva inoltre ritenuto il ricorso infondato nel merito. In appello sono stati dedotti: con il primo motivo, che il ricorso originario avrebbe riguardato anche il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico; con gli altri motivi, l’insussistenza dei presupposti per la revoca e l’omessa valutazione, da parte dell’amministrazione, della possibilità di rilascio di un diverso permesso di soggiorno.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione di rito del TAR, ritenendo che il ricorso di primo grado non fosse stato proposto anche contro il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Dall’intestazione e dall’epigrafe risultava indicato soltanto il decreto del Questore; le conclusioni chiedevano l’annullamento del singolare “provvedimento impugnato”; le censure erano rivolte esclusivamente al decreto di revoca. La mera menzione, nella parte narrativa in fatto, dell’esistenza del rigetto del ricorso gerarchico non soddisfa l’art. 40, comma 1, lettera c), c.p.a., che impone di indicare l’oggetto della domanda e l’atto impugnato. Neppure la formula generica relativa a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali è sufficiente, trattandosi di una clausola di stile inidonea a individuare l’atto impugnato. Il ricorso contro il solo decreto di revoca è stato quindi ritenuto inammissibile per difetto di interesse e irricevibile per tardività rispetto alla conoscenza dell’atto. La conferma della decisione di rito ha precluso l’esame dei motivi di merito sulla pericolosità sociale e sul possibile rilascio di altro titolo di soggiorno. L’appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese del grado, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Costituisce la base normativa del decreto questorile di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, adottato in ragione della ritenuta pericolosità sociale desunta da precedenti e procedimenti penali.

  • art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il ricorso deve indicare l'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento impugnato

    L’atto introduttivo deve individuare in modo specifico il provvedimento oggetto della domanda; la sola menzione dell’atto nella narrazione dei fatti o il richiamo generico ad atti connessi non è sufficiente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’atto introduttivo del giudizio amministrativo deve individuare specificamente tutti i provvedimenti dei quali si chiede l’annullamento; la mancata indicazione di un atto nell’epigrafe, nelle conclusioni e nelle censure impedisce di ritenere proposta nei suoi confronti la domanda di annullamento.
  • La mera esposizione, nella parte narrativa del ricorso, dell’esistenza di un provvedimento amministrativo non equivale alla sua impugnazione quando l’atto non è individuato come oggetto della domanda ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • La formula di stile riferita a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali non è idonea, da sola, a estendere l’impugnazione a provvedimenti non specificamente individuati.
  • Quando il ricorso di primo grado è tardivo o privo di interesse rispetto all’unico atto espressamente impugnato, la conferma della statuizione di rito preclude l’esame dei motivi d’appello relativi al merito del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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