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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18222 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta da ENEL sulla somma liquidata in capitale a titolo di previdenza integrativa aziendale PIA/FONDENEL. Sosteneva che l'intero importo, o comunque la componente derivante dal rendimento degli investimenti, dovesse essere tassato con ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale, anziché mediante tassazione separata come reddito assimilato al lavoro dipendente. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, deducendo carenza di motivazione e violazione delle norme tributarie, poiché il giudice regionale aveva applicato il regime del 12,50% senza distinguere tra capitale versato e rendimento finanziario e senza considerare i diversi periodi di maturazione delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza della CTR della Puglia e ha rinviato la causa a una diversa composizione della stessa CTR. La Corte ha stabilito che, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la parte corrispondente alla sorte capitale deve essere assoggettata a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato può beneficiare della ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà esaminare il funzionamento del fondo PIA/FONDENEL, accertare l'eventuale impiego finanziario delle somme, quantificare il rendimento netto e determinare l'eventuale credito restitutorio del contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (già art. 16, comma 1, lett. a)

    Tassazione separata delle somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e delle prestazioni previdenziali nei casi previsti dalla legge.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale delle prestazioni di previdenza integrativa maturate fino al 31 dicembre 2000 e, per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione, senza distinzione tra capitale e rendimento.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (già art. 42)

    Disciplina dei redditi di capitale e delle componenti reddituali derivanti da rapporti di capitalizzazione.

    La qualificazione come reddito di capitale non deriva dalla mera presenza di elementi di capitalizzazione, ma richiede l'accertamento di un effettivo rendimento prodotto dalla gestione finanziaria delle somme.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48

    Disciplina del reddito di lavoro dipendente.

    La prestazione previdenziale non è automaticamente qualificabile come reddito di lavoro dipendente nella sua interezza: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento finanziario, secondo il periodo di maturazione.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Ritenuta del 12,50% sui redditi derivanti da determinate forme di investimento e capitalizzazione.

    La ritenuta del 12,50% è applicabile, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento netto effettivamente conseguito mediante l'impiego sul mercato del capitale accantonato.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    Previsione della tassazione separata per determinate prestazioni in forma di capitale e riscatti di previdenza complementare.

    La disciplina ha inciso sul trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare, in particolare per gli iscritti successivi all'entrata in vigore della normativa, contribuendo al passaggio verso la tassazione separata.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

    Modifiche al regime fiscale della previdenza complementare con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

    Dal 1° gennaio 2001 le prestazioni di previdenza complementare, sia in capitale sia in rendita, sono assoggettate al regime di tassazione separata nella loro interezza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Ricorso per cassazione nelle controversie tributarie.

    La disposizione disciplina l'impugnazione in cassazione delle sentenze delle commissioni tributarie regionali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi.

    L'Agenzia ha denunciato sia errori nell'applicazione delle norme tributarie sia l'insufficiente motivazione della sentenza regionale.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011

    Per le prestazioni in capitale di fondi aziendali di previdenza complementare: tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,50% sul rendimento per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000; tassazione separata integrale per gli importi successivi.

    Il principio delle Sezioni Unite costituisce il criterio vincolante per distinguere le diverse componenti della prestazione e i relativi regimi fiscali.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni di previdenza integrativa aziendale erogate in capitale non si può applicare automaticamente un unico regime fiscale all'intero importo: occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario.
  • Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda la sorte capitale, mentre il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato può essere tassato al 12,50%.
  • La semplice presenza di meccanismi di capitalizzazione o di elementi assicurativi non è sufficiente per applicare la ritenuta del 12,50%; devono essere provati l'impiego del capitale sul mercato, il rendimento conseguito e il criterio di attribuzione alla posizione individuale.
  • Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, la prestazione è soggetta integralmente a tassazione separata, senza distinzione fiscale tra capitale e rendimento.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire o sollecitare una ricostruzione analitica della prestazione, dei periodi di maturazione, dei contributi versati e dell'eventuale rendimento netto; il giudice non può riconoscere il rimborso sulla base della sola qualificazione astratta del fondo.
  • In caso di annullamento con rinvio, la Cassazione non determina necessariamente l'importo rimborsabile: demanda al giudice del rinvio gli accertamenti contabili e finanziari necessari per quantificare l'eventuale credito.

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