Cassazione Penale, Sentenza n. 11915/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata al nuovo esame della persona offesa Cortellini Vincenzo (padre), essenziale per verificare se la richiesta di denaro fosse collegata a un credito o a un presunto "favore" di mantenimento; 2) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di estorsione (capo 2), tenuto conto che la violenza contestata si sarebbe concretizzata in uno spintone e non sarebbe stata collegata alla richiesta di denaro; 3) violazione di legge in ordine al dolo dell'estorsione per ragioni analoghe alle precedenti. In sostanza, il ricorrente sostiene che i fatti sarebbero riconducibili, al più, all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e che mancasse la prova dell'intento estorsivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per quanto riguarda il reato di estorsione (capo 2). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo 2 e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio, con istruttoria finalizzata a rivalutare la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e il nuovo esame della persona offesa. Ha invece confermato che il giudicato resta per gli altri reati (lesioni personali, minaccia grave, porto ingiustificato di armi improprie - capi 3, 4 e 5), la cui affermazione di responsabilità è ormai definitiva.
Norme richiamate
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filadò, Rv. 280027 — 02
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filadò, Rv. 280027 — 02
La giurisprudenza di legittimità citata distingue il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia da quello di estorsione in relazione all'elemento psicologico (dolo): la qualificazione tra i due reati dipende dall'accertamento, con le ordinarie regole probatorie, dell'intento di costringere la vittima a consegnare denaro.
Massime di principio
- La qualificazione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende principalmente dall'elemento soggettivo: deve emergere la volontà di costringere la vittima alla consegna di denaro per integrare l'estorsione.
- Se la vittima riferisce che la pretesa di denaro era collegata a un credito o a un obbligo di mantenimento, il giudice deve valutare attentamente tale circostanza e, se necessario, ammettere il rinnovamento dell'istruttoria per un nuovo esame della persona offesa.
- La mera presenza di una condotta violenta (anche uno spintone) non esclude automaticamente l'estorsione: occorre accertare il nesso funzionale tra violenza/minaccia e l'ottenimento della somma.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale devono essere motivate in relazione alla rilevanza della nuova prova; il rigetto può essere annullato se la nuova prova è diretta a chiarire questioni decisivi per la qualificazione giuridica del fatto.
- In presenza di dubbi sulla qualificazione giuridica dei fatti, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame di merito; le condanne relative a fatti non impugnati o non censurati restano definitive.
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