Cassazione Penale, Ordinanza n. 23237/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto detenuto aveva chiesto il riconoscimento del rimedio compensativo previsto dall'art. 35-ter ord. pen., deducendo di avere subito condizioni detentive degradanti durante la permanenza in istituto tra il 22 ottobre 2019 e il 30 maggio 2025. L'istanza era stata rigettata dal giudice di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il diniego. Nel ricorso per cassazione, proposto dal difensore e aderente alle deduzioni già formulate personalmente dal detenuto, veniva articolato un unico motivo: si denunciava una disparità di trattamento rispetto ad altri detenuti e l'erroneità dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui le camere detentive occupate sarebbero state piene di luce, sostenendo invece che si trattava di camere condivise, prive di spazio occupabile. La Corte osserva che la censura è in fatto, generica rispetto alla motivazione del provvedimento e riproduce questioni già esaminate in sede di reclamo; inoltre, nel giudizio di legittimità in questa materia è deducibile soltanto la violazione di legge, non essendo sufficiente una mera contestazione del merito della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in materia di reclamo/rimedio ex art. 35-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per violazione di legge; nel caso concreto il motivo era sostanzialmente fattuale, generico e non integrava una deduzione di erronea applicazione della legge né l'omessa o apparente motivazione su punti essenziali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
rimedio compensativo richiesto dal detenuto per asserite condizioni detentive inumane o degradanti; il provvedimento impugnato aveva rigettato l'istanza.
art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.
il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; sono ammissibili solo doglianze di erronea applicazione della legge o di totale assenza/motivazione apparente su punti essenziali.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di tutela giurisdizionale del detenuto avverso condizioni carcerarie asseritamente inumane o degradanti, il ricorso per cassazione è circoscritto alla sola violazione di legge; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o del materiale istruttorio.
- Sono inammissibili le censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura delle condizioni detentive accertate dal giudice di merito, se prive di specifica deduzione di erronea applicazione della legge o di motivazione mancante, apparente o incomprensibile su punti decisivi.
- La mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in sede di reclamo non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso per cassazione quando non sia denunciato un vizio di legittimità nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
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