Cassazione Penale, Sentenza n. 38018/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in Appello della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per omissione di fermarsi e prestare assistenza (art. 189, commi 6 e 7, cod. strada). Il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento al dolo contestato per i reati di omissione: sostiene che l'incidente stradale, che ha seguito la sua condotta dolosa (tentativo di investire un appartenente alle forze dell'ordine), sarebbe stato causato per colpa e che, essendosi poi allontanato repentinamente, non avrebbe potuto percepire i danni alle persone, mancando quindi il dolo necessario per la fattispecie di fuga/omissione di soccorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito secondo cui: a) l'evento che ha imposto gli obblighi di fermarsi e prestare assistenza è stato il risultato di una condotta colposa (immissione su strada statale senza rispettare la precedenza) successiva alla condotta dolosa di resistenza; b) la Corte territoriale ha correttamente valutato, alla luce delle circostanze percepite dall'agente (coinvolgimento di veicolo in movimento e presenza di passeggero), la sussistenza del dolo, anche eventuale, in relazione alla fuga. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui quando l'incidente deriva da condotta dolosa l'omissione non configura reato autonomo rispetto alla fattispecie lesiva, mentre quando l'incidente deriva da colpa l'obbligo di attivarsi sussiste. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Rilevata la commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale per la condotta di opporsi alla cattura e dirigere il veicolo contro un appartenente alle forze dell'ordine.
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 (cod. strada)
L'obbligo di fermarsi e prestare assistenza sorge quando l'incidente stradale è il risultato di una condotta colposa dell'agente; se invece l'evento deriva da condotta dolosa, l'omissione non trova sanzione autonoma rispetto alla fattispecie lesiva principale. Il dolo, anche eventuale, va valutato rispetto alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta.
art. 586 cod. pen.
Richiamata come norma relativa a lesioni personali durante la fuga; nei confronti di alcune lesioni è stata dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela.
Orientamenti giurisprudenziali (Sez. 4, n. 42071 del 14/09/2021 Bonura; Sez. 6, n. 17621 del 18/03/2014 V.; Sez. 4, n. 16983 del 12/03/2013 Borselli; Sez. 4, n. 23117 del 15/03/2016 Tranche)
Richiamati principi consolidati: a) la distinzione tra incidente derivante da colpa e incidente derivante da dolo ai fini della configurabilità dell'omissione di soccorso; b) il criterio per accertare il dolo eventuale nel reato di fuga, valutato rispetto alle circostanze percepite dall'agente.
Massime di principio
- Per il reato di omissione di fermarsi e prestare assistenza (art. 189, commi 6-7 cod. strada) l'incidente che impone l'obbligo di attivarsi deve, per essere fonte di reato autonomo, derivare da una condotta colposa dell'agente; se l'evento deriva da una condotta dolosa, l'omissione non costituisce reato distinto rispetto alla condotta dolosa lesiva.
- La valutazione del dolo, anche eventuale, nell'ipotesi di fuga va effettuata sulle circostanze concrete che l'agente poteva e doveva rappresentarsi al momento della condotta (es. tipologia del sinistro, coinvolgimento di altro veicolo in movimento, presenza di passeggeri): tali elementi possono rendere prevedibile l'esistenza di danni alle persone e quindi integrare il dolo.
- La ricostruzione dei fatti e la valutazione della percezione soggettiva dell'agente sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; la censura per manifesta illogicità richiede un vizio grave e palese della motivazione.
- Quando vi sia una condotta sequenziale (es. un atto doloso iniziale seguito da condotta colposa), il nesso causale e la qualificazione giuridica dei singoli momenti vanno esaminati nel loro complesso: può emergere la responsabilità per più fattispecie a seconda della natura di ciascun comportamento e del rapporto causale con l'evento.
- In situazioni analoghe è fondamentale raccogliere elementi sul momento in cui l'agente ha potuto percepire il rischio di danno a terzi (es. dinamica del sinistro, presenza di terzi, entità dell'urto): questi elementi sono decisivi per stabilire se sussiste dolo eventuale o solo colpa.
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