Cassazione Penale, Sentenza n. 03785/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alessandro Gallo, quale legale di Giovanni Conti, è stato imputato e condannato per il delitto di truffa e per esercizio abusivo della professione fino al 23 maggio 2019: avrebbe simulato la predisposizione e il deposito di ricorsi presso la Commissione tributaria, dato al proprio assistito informazioni false e fuorvianti sull'esito dei giudizi e non avrebbe comunicato la sospensione dall'esercizio della professione disposta dal Consiglio dell'Ordine di Roma il 2 marzo 2016, inducendo Conti a corrispondergli oltre 68.000 euro a titolo di onorari e spese. In Cassazione il difensore ha censurato la valutazione della testimonianza della parte offesa, ha dedotto che la sospensione era dovuta al mancato pagamento delle quote alla Cassa forense (non a provvedimento disciplinare) e ha contestato la prova dell'effettivo esercizio della professione da parte del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito sulla credibilità della persona offesa (coerente, lineare e circostanziata) e ha sottolineato l'opportunità e in questo caso l'effettiva presenza di conferme esterne (tra cui la produzione di un falso documento attestante attività in Cassazione e la testimonianza del fratello) che hanno rafforzato il racconto della parte offesa. Ha inoltre affermato che per integrare il reato di esercizio abusivo della professione è sufficiente che la sospensione sia intervenuta "a qualsiasi titolo" (anche per inadempimento contributivo), essendo irrilevante la causa della sospensione: la sospensione, qualunque ne sia la causa, esclude temporaneamente l'abilitazione alla professione. Per tali ragioni la Corte ha confermato la decisione di merito, dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
Norma prevista per la celebrazione con contraddittorio scritto; la causa è stata decisa senza trattazione orale in mancanza di richiesta nei termini.
art. 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Norme collegate alla disciplina del contraddittorio scritto e della trattazione orale; confermato l'uso del rito scritto nella trattazione del ricorso.
art. 640 cod. pen.
Predisposizione del reato di truffa: il giudice ha ritenuto provata la condotta fraudolenta che ha indotto la vittima a versare somme (oltre 68.000 euro).
art. 348 cod. pen.
Articolo richiamato dalla difesa nelle censure (come rilievo di illegittimità); la Cassazione non ha ritenuto che l'eccezione relativa alla natura della sospensione eliminasse la rilevanza penale dell'esercizio abusivo della professione.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Regola sulla valutazione delle dichiarazioni di persona coinvolta: la Corte precisa che tale disciplina non si applica 'di regola' alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono valere da sole se adeguatamente motivate e sottoposte a verifica rigorosa della credibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad un'ammenda alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa può essere sufficiente, da sola, a fondare una condanna se il giudice di merito fornisce una motivazione adeguata e rigorosa sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- La Corte di legittimità non riesamina in fatto la prova valutata dal giudice di merito se la motivazione è congrua; la cassazione è ammissibile solo se emergono manifeste contraddizioni o vizi giuridici.
- La sospensione dall'esercizio di una professione, qualunque ne sia la causa (disciplinare o per inadempimento contributivo), sospende l'abilitazione e rende penalmente rilevante l'esercizio successivo della professione come esercizio abusivo.
- La presenza di elementi esterni di riscontro (documenti, comportamenti coercitivi o testimonianze aggiuntive) rafforza la valutazione probatoria della parte offesa e può essere determinante per la conferma della condanna.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a chiedere la rivalutazione della credibilità delle prove di fatto senza indicare profili giuridici di illegittimità è spesso dichiarato inammissibile e può comportare condanne alle spese e ammende.
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