Sentenza del 23/07/2021 n. 21158 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività (l'atto di pignoramento è del 16/02/2010 mentre il ricorso risultava depositato il 22/04/2010). Tale motivo - autonomo e non impugnato - ha reso definitivo il dispositivo; la Corte non ha esaminato nel merito le questioni gia' valutate dalla CTR. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (Euro 3.000,00 + Euro 200,00 e contributo unificato).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un estratto di ruolo contenente n. 18 cartelle di pagamento utilizzato per un pignoramento presso terzi: il ricorrente deduceva mancata notifica delle cartelle, assenza degli originali/titoli idonei (prodotte solo copie), violazione degli oneri probatori e norme sulla notifica e sulla riscossione (prescrizione/decadenza per tributi periodici), mancata indicazione del responsabile del procedimento e nullità degli atti per vizi formali.
Norme richiamate
Codice di Procedura Civile
art. 100; artt. 137, 140, 148; art. 2719
Art. 100 c.p.c. richiamato rispetto all'interesse ad impugnare; artt. 137/148 riguardano mezzi di prova e decadenze procedurali. Art. 140 c.p.c. attiene alle modalità di notifica presso aziende e è stato evocato nella discussione sulla regolarità delle notifiche. Art. 2719 richiamato in relazione al disconoscimento di copia di atto pubblico/privato.
Codice Civile
Art. 2697 disposto sull'onere della prova (chi afferma deve provare). Art. 2948 n.4 invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle imposte periodiche; quest'ultima questione è stata sollevata ma non decisa in cassazione per inammissibilità.
D.P.R. n. 602/1973
Norme sulla notificazione delle cartelle di pagamento e sui relativi presupposti formali; erano invocate per contestare la validità delle notifiche e l'assenza degli originali.
D.P.R. n. 600/1973
art. 60 (lett. b-bis); artt. 17 e 25
Richiamate in relazione alla regolarità delle procedure di riscossione e notifica per imposte; la gravame contestava violazioni di tali disposizioni.
D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nel quadro delle norme sul procedimento tributario (art. 100 c.p.c. combinato disposto con questa norma nella doglianza riguardo all'interesse a impugnare l'estratto di ruolo).
D.P.R. n. 445/2000
Norme sull'autenticità e validità delle copie e delle dichiarazioni sostitutive; invocate per contestare la documentazione in copia prodotta dal concessionario.
D.L. n. 223/2007
Richiamato tra le norme rilevanti per la procedura di riscossione e la documentazione da esibire dal concessionario.
Decreto-Legge n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020)
Norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale (procedura emergenziale adottata per udienze da remoto).
Massime di principio
- La tempestività nell'impugnazione è fondamentale: una ratio decidendi autonoma non impugnata (es. tardività) rende inammissibile il ricorso in cassazione anche se le altre questioni sono controverse.
- Se il giudice di merito formula una motivazione autonoma e non specificamente impugnata, quella motivazione diventa definitiva e impedisce la riforma in sede di legittimità.
- Nel contestare cartelle di pagamento è essenziale curare l'onere probatorio: chiedere e ottenere l'esibizione degli originali o formulare ordini di esibizione specifici; semplici copie possono essere contestate ma il giudice valuta la loro idoneità in rapporto alla prova contraria.
- La prova della notifica (es. avviso di ricevimento valido) può risultare decisiva; se alcune cartelle risultano pagate viene meno l'interesse ad agire (mancanza di interesse/risultato utile).
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento o delle abilitazioni dei notificatori non sempre comporta l'illegittimità dell'atto se la regolarità della notifica è altrimenti comprovata.
- Occorre verificare la natura del credito impugnato: se l'atto non riguarda crediti tributari la giurisdizione tributaria è esclusa.
- In fase di impugnazione conviene censurare tutte le motivazioni alternative poste a base della sentenza impugnata per evitare che una ratio non contestata determini l'inammissibilità del ricorso successivo.
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