Sentenza n. 7706/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale del condono edilizio richiesto nel 1986 per la copertura in ferro e vetro di una porzione del terrazzo dell’albergo; in appello, sentenza del TAR Campania, Sez. VII, n. 7798/2025 che aveva respinto il ricorso contro il diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto nel 1986 il condono, ai sensi della l. 47/1985, per una copertura abusiva del terrazzo dell’albergo, indicando nell’istanza una superficie di 29 mq e versando un’oblazione autoliquidata di lire 345.000. Nelle successive integrazioni la superficie fu indicata in modo non uniforme: 66 mq nella relazione tecnica del 1992, 113 mq nei grafici allegati e, dal 2013, 92,59 mq, misura confermata nel 2017 con la dichiarazione che l’indicazione iniziale di 29 mq dipendeva da un errore materiale. Il Comune negò il condono anche per le incongruenze sulla consistenza dell’opera e per ulteriori questioni relative ai titoli edilizi dell’albergo. Il TAR respinse il ricorso, ritenendo non certa la consistenza originaria dell’abuso e non sufficienti le dichiarazioni sostitutive a provare data e consistenza. In appello la società dedusse l’erroneità della sentenza: il decreto presidenziale che aveva annullato la licenza originaria era stato a sua volta annullato; l’abuso, nella consistenza di 92,59 mq, sarebbe stato realizzato entro il 1° ottobre 1983, come dimostrato da documenti, aerofotografie e dalla fattura del 28 febbraio 1983 relativa alla copertura di 92 mq; il Comune non avrebbe contestato la data di realizzazione, ma soltanto la superficie, rettificata per una mera inversione grafica. Il Comune oppose che la rettifica intervenuta nelle integrazioni trasformava radicalmente la superficie dichiarata e quella assoggettata all’oblazione, rendendo incerti oggetto e consistenza della domanda.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Consiglio di Stato ritiene decisivo che la correzione da 29 mq a 92,59 mq sia stata presentata dopo la scadenza, fissata al 30 giugno 1987, del termine per la domanda di condono. La superficie rettificata è radicalmente diversa da quella indicata nell’istanza originaria e posta a base del calcolo dell’oblazione di lire 345.000; la variazione non è quindi una semplice correzione ammissibile, ma modifica il contenuto della domanda e va qualificata come nuova istanza di condono, tardiva. Le censure d’appello, incluse quelle relative alla prova dell’epoca di realizzazione e all’annullamento del decreto che aveva caducato la licenza originaria, non superano tale ragione decisiva. Spese dell’appello compensate in considerazione della durata del procedimento di definizione del condono.
Norme richiamate
l. 47/1985
La correzione non è ammissibile perché modifica il contenuto dell’istanza originaria di condono e pertanto non è rispettato il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di condono.
La variazione tardiva della superficie oggetto di condono, quando comporta una modifica radicale della consistenza dichiarata nell’istanza originaria, non è una mera rettifica: integra una nuova domanda, soggetta al termine perentorio previsto per la presentazione del condono.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, la modifica presentata dopo la scadenza del termine perentorio che sostituisce alla consistenza originariamente dichiarata una superficie radicalmente diversa modifica il contenuto della domanda e deve essere qualificata come nuova istanza, non come correzione materiale.
- Quando la superficie indicata nell’istanza originaria è quella utilizzata per calcolare e versare l’oblazione, una successiva indicazione di una superficie radicalmente maggiore non può essere introdotta mediante integrazione tardiva per ottenere il condono.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2029/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16661/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16670/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16671/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16673/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16691/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →