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Ordinanza

Ordinanza n. 2792/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente appellante)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva rigettato la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo sostanziale impugnato né i singoli motivi di censura. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la pretesa azionata non è implausibile e che, per la peculiarità della fattispecie, occorre un approfondito esame del merito, anche con riguardo a possibili profili di legittimità costituzionale. Il TAR aveva correttamente escluso la possibilità di un controllo diffuso di costituzionalità.

La decisione

L'appello cautelare è stato accolto ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. In riforma dell'ordinanza del TAR, è stata accolta l'istanza cautelare di primo grado nei sensi e nei limiti indicati dall'ordinanza, disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito presso il TAR. La decisione non definisce il merito della controversia, ma assicura l'esame accelerato della causa in ragione della non implausibilità della pretesa e della necessità di approfondire le censure, comprese quelle eventualmente rilevanti sul piano costituzionale. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando l'esame della domanda cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la definizione immediata della cautelare, di accogliere la domanda ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando la pretesa del ricorrente non appare implausibile e la peculiarità della fattispecie impone un approfondito esame delle censure, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza anticipare la decisione sulla fondatezza della pretesa.
  • Il giudice amministrativo non può esercitare un controllo diffuso di costituzionalità; tuttavia, la prospettazione di possibili profili di illegittimità costituzionale può rendere necessario un approfondimento nel giudizio di merito, ove la pretesa azionata non sia manifestamente implausibile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionale

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