Sentenza n. 274/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del decreto emesso nell''ambito della procedura prot. n. -OMISSIS- dalla Prefettura di Milano in data 20/3/2025 con il quale veniva revocato il nulla osta all'ingresso in Italia emesso nell'interesse del sig. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, motivata dalla mancata costituzione del rapporto di lavoro con il datore richiedente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di revoca del nulla osta, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che, a fronte dell'indisponibilità del datore di lavoro a sottoscrivere il contratto di soggiorno, l'amministrazione avrebbe dovuto convocare il solo lavoratore, consentendogli di instaurare un rapporto di lavoro con altro datore oppure di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente aveva riferito di avere tentato, appena giunto in Italia, di contattare il datore di lavoro, che si era rifiutato di procedere all'assunzione. In giudizio aveva inoltre prodotto una dichiarazione di una diversa struttura lavorativa, asseritamente attestante un rapporto instaurato in data anteriore, ma tale circostanza non risultava adeguatamente provata. Non erano state dedotte, né documentate, cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore che avessero impedito la stipulazione del contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, quando il datore di lavoro indicato nel nulla osta nega la propria disponibilità alla stipulazione del contratto, l'amministrazione non sia obbligata a convocare il solo lavoratore, poiché il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 è nominativo e funzionale all'assunzione presso il datore richiedente. L'art. 40, comma 23, del d.P.R. n. 394/1999, riferendosi alla possibilità di instaurare un "nuovo" rapporto, presuppone la previa instaurazione del rapporto con il datore originario e non consente di sostituire ab origine il datore senza che il primo rapporto sia mai sorto. Tale disciplina evita che l'ingresso sia ottenuto sulla base di offerte di lavoro meramente formali. Il giudice ha inoltre escluso il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poiché l'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro. La mancata sottoscrizione del contratto comporta quindi la revoca del nulla osta, salvo ipotesi eccezionali di forza maggiore o di causa non imputabile al lavoratore, non provate nella fattispecie. Le osservazioni del ricorrente erano state esaminate nell'ambito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, lett. r-bis), d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta per lavoro subordinato relativo alla categoria considerata è nominativo e funzionale all'assunzione presso il datore di lavoro richiedente.
art. 40, comma 23, d.P.R. n. 394/1999
possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta
La possibilità di instaurare un nuovo rapporto presuppone che il rapporto originario con il datore indicato nel nulla osta sia stato previamente instaurato; la disposizione non consente la sostituzione ab origine del datore di lavoro.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Il contratto di soggiorno deve essere stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro cui si riferisce il nulla osta; la mancata stipulazione entro il termine previsto determina la revoca del nulla osta, salvo cause di forza maggiore o non imputabili al lavoratore.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno [...] Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro [...] può [...] beneficiare degli effetti ad essa correlati
Il permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro; non è applicabile quando il rapporto non è mai sorto.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore
La conferma della richiesta da parte del datore evidenzia il collegamento funzionale tra nulla osta, visto e assunzione presso il datore richiedente.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito il contraddittorio sulla mancata disponibilità del datore di lavoro e sulla conseguente revoca del nulla osta.
Massime di principio
- Il nulla osta nominativo per lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 è funzionalmente collegato all'assunzione del lavoratore presso il datore che ne ha richiesto l'ingresso; se tale datore non intende procedere alla stipulazione del contratto, l'amministrazione non è tenuta a convocare il solo lavoratore per consentire l'instaurazione originaria di un rapporto con un diverso datore.
- La previsione dell'art. 40, comma 23, del d.P.R. n. 394/1999, che consente al lavoratore di instaurare un "nuovo" rapporto di lavoro, presuppone la previa instaurazione del rapporto originario con il datore indicato nel nulla osta e non legittima la sostituzione ab origine del datore di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro subordinato sia stato validamente instaurato e sia successivamente cessato; non può essere rilasciato quando il rapporto previsto dal nulla osta non è mai sorto.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno giustifica la revoca del nulla osta, salvo che il lavoratore dimostri una causa di forza maggiore o comunque non imputabile che abbia impedito l'assunzione.
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